Affitti dell’ente benefico con Ires a metà

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Affitti dell’ente benefico con Ires a metà

Si applica l’art. 6 del DPR 601/1973 – che stabilisce la riduzione a metà dell’Ires - non solo all’ente religioso ma anche a quello di assistenza e beneficenza che svolge l’attività utilizzando i canoni provenienti dalla locazione di immobili di sua proprietà, in presenza di determinate condizioni.

È quanto si evince dalla risposta n. 464 del 21 novembre 2023 fornita dall’Agenzia delle Entrate che cambia il proprio orientamento rispetto a quanto affermato nella precedente risposta a interpello n. 152 del 28 dicembre 2018, con la quale aveva negato l’applicazione della mini Ires, conformandosi ad un'interpretazione restrittiva della giurisprudenza prevalente.

Ciò in considerazione della circolare n. 15/E/2022 intervenuta sull’applicabilità dell’agevolazione in relazione ai redditi derivanti dal mero godimento del patrimonio immobiliare a favore degli ''enti religiosi'' civilmente riconosciuti e degli altri soggetti di cui all'articolo 6 del DPR n. 601/1973.

Enti di assistenza e beneficienza: normativa e prassi

Detto articolo 6, modificato nel corso del tempo, consente di beneficiare di un’aliquota IRES ridotta sui redditi derivanti dallo svolgimento delle proprie attività istituzionali per alcune categorie di enti espressamente individuati, tra cui sono compresi enti e istituti di assistenza sociale, società di mutuo soccorso, enti ospedalieri, enti di assistenza e beneficenza. Con riferimento agli enti religiosi, l’agevolazione si estende anche ai proventi ritraibili dal mero godimento del patrimonio immobiliare.

A rendere specificazioni è giunta la circolare agenziale n. 15/2022 secondo la quale per la riduzione a metà dell'aliquota IRES occorre rientrare in una delle categorie di ''enti'' espressamente indicate nel comma 1 del citato articolo 6 ed essere dotati di personalità giuridica.

In particolare viene chiarito che l'appartenenza ad una delle categorie previste dalla norma agevolativa deve essere dimostrata non solo sotto il profilo formale, con riferimento agli scopi individuati dalle norme e dallo statuto, ma anche dal punto di vista sostanziale considerato che la natura dell'attività in concreto esercitata dall'ente prevale sul fine dichiarato.

Dal lato dell’oggetto, la mini Ires si applica ai redditi derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali da parte degli enti individuati dalla norma quali meritevoli del trattamento agevolativo.

In modo specifico, la circolare 15/2022 si sofferma sull’attività svolta dagli enti religiosi che si connota per la gratuità degli scopi.

In tale attività rientra anche il godimento del patrimonio immobiliare, finalizzato al reperimento di fondi necessari al raggiungimento dei fini istituzionali dell'ente, che si configura quando si riscuotono i canoni dalla locazione di immobili, senza che esista una specifica organizzazione di mezzi e risorse funzionali all'ottenimento del risultato economico.

Enti di assistenza e beneficienza con mini Ires: condizioni

Il discorso appena fatto vale anche gli altri enti di cui all'articolo 6 in discorso, diversi da quelli religiosi, per i quali il patrimonio immobiliare rappresenti il mezzo di sostentamento delle attività istituzionali rese prevalentemente a titolo gratuito.

Dunque l’ente di diritto pubblico che svolge l’attività istituzionale di beneficenza ed assistenza avvalendosi delle oblazioni volontarie nonché dei proventi derivanti dalle locazioni degli immobili di proprietà può avvalersi della riduzione a metà dell’Ires purché nel gestire il proprio patrimonio immobiliare non svolga alcuna attività organizzata in forma di impresa, limitandosi alla mera riscossione dei canoni che poi destina, in via esclusiva e diretta, alla realizzazione dei propri fini istituzionali.

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