Affitto ramo d’azienda e cessione Pex, non c’è abuso di diritto

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Affitto ramo d’azienda e cessione Pex, non c’è abuso di diritto

In una risposta ad interpello del 21 marzo 2023 l’Amministrazione finanziaria analizza un caso particolare di riorganizzazione aziendale che si articola nelle seguenti operazioni:

  • conferimento di un ramo d’azienda a favore di una società neocostituita Gamma;
  • cessione della partecipazione totalitaria nella società neocostituita a favore di una società terza (acquirente);
  • stipula tra la società neocostituita e la società acquirente di un contratto d’affitto, avente a oggetto un sotto ramo d’azienda, nel quale si prevede la deroga all’art. 2561 comma 2 c.c. e con conseguente deduzione degli ammortamenti da parte della società neocostituita.

L'Istante ritiene che le operazioni che compongono la prospettata riorganizzazione non presentino, ai fini delle imposte dirette (Ires e Irap) ed indirette (IVA e imposta di Registro), alcun profilo di abusività.

Nella risposta ad interpello n. 260/2023, l’Agenzia delle Entrate conferma che l’operazione non è abusiva.

Operazione di riorganizzazione aziendale senza abuso di diritto

Si legge nel documento agenziale che per quanto riguarda l'operazione di conferimento del ramo d'azienda e successiva cessione delle partecipazioni da parte di BETA (società conferente) alla società istante, ALFA, questa rappresenta una modalità indiretta di circolazione dell'azienda, alternativa alla cessione diretta e qualificata come non abusiva da parte del legislatore (qualora la partecipazione abbia i requisiti pex), come sancito dall'art. 176, comma 3, del TUIR.

Pertanto, nel presupposto che l'operazione di conferimento abbia ad oggetto un'azienda e sempre che il prezzo di cessione delle partecipazioni nella conferitaria alla società istante sia congruo, ossia adeguato al valore di mercato dell'azienda precedentemente conferita, l’Agenzia ritiene che l'operazione proposta rientra nell'ambito applicativo del comma 3 dell'articolo 176 ed è sottratta al sindacato antiabuso.

Analogamente, anche nel presupposto che il prezzo a cui viene effettuato l'affitto del ramo aziendale sia congruo, ossia adeguato al valore di mercato, anche quest'ultimo step dell'operazione complessiva proposta non integra alcun profilo di indebito risparmio d'imposta in quanto non risulta violata la ratio di alcuna disposizione o di alcun principio di carattere generale.

Alla luce di ciò, sancisce l’Agenzia che l'operazione di conferimento di ramo d'azienda posto in essere da BETA a favore della newco GAMMA, seguita dalla cessione della partecipazione totalitaria in quest'ultima a favore dell'Istante e dalla stipulazione di un contratto d'affitto d'azienda tra la newco GAMMA e l'Istante stessa non costituisce una fattispecie di abuso del diritto nell'ambito dei comparti impositivi dell'Ires e dell'Irap.

Anche con riferimento alle imposte indirette sono ravvisabili le stesse conclusioni: l’operazione risulta lineare ai fini Iva e dell'Imposta di registro

Per quanto riguarda l’Iva, l’Agenzia non ravvisa la sussistenza di un vantaggio fiscale indebito nel trasferimento del ramo d'azienda attraverso un'operazione di conferimento seguito dalla cessione della partecipazione; allo stesso modo, non riconosce alcun indebito vantaggio fiscale in termini di detraibilità dell’Iva, in relazione all'operazione di affitto del ramo d'azienda a favore della società istante.

NOTA BENE: Le stesse considerazioni devono ritenersi valevoli, infine, anche ai fini dell'imposizione di registro.

Evidenzia l’Agenzia che benché si sia in presenza di tre atti a registro fisso pari a 200 euro (conferimento, cessione partecipazioni, affitto d’azienda) ciò non configura alcun percorso tortuoso.

Trattasi infatti di una cessione indiretta dell'azienda attraverso la vendita totalitaria delle quote, assoggettata a imposta di registro in misura fissa, come anche l'operazione di conferimento.

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