Agenzia del lavoro. Corsi di formazione solo se finalizzati all’inserimento lavorativo

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Il ministero del Lavoro è stato interpellato in merito all'attività che può essere esercitata dalle agenzie del lavoro abilitate all'attività d'intermediazione, in particolar modo per ciò che riguarda l'attività di formazione.

Con la nota n. 4985/2012, il Dicastero ricorda che il disposto normativo di riferimento sull’argomento è il Dlgs n. 276/2003, che specifica cosa si debba intendere per attività di intermediazione, anche in relazione all'inserimento lavorativo di disabili e dei gruppi di lavoratori svantaggiati.

Tale attività consiste nella raccolta di curricula dei potenziali lavoratori, nella predisposizione di una banca dati, nella promozione e gestione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, nell'effettuazione, eventualmente a richiesta del datore, delle comunicazioni successive all’assunzione e nell’orientamento professionale ed erogazione di attività formative finalizzate all’inserimento del lavoratore. Il tutto, essendo stato stabilito dalla legge, non può essere derogato né tanto meno ricomprendere attività diverse e comunque slegate dalle finalità di inserimento lavorativo.

Di qui, la conclusione ministeriale: le agenzie del lavoro che svolgono attività di intermediazione non possono svolgere anche servizi e corsi di formazione su tematiche varie (previdenziali, amministrative), che esulano da quelle direttamente attinenti all’inserimento lavorativo. Gli unici corsi di formazione ammessi sono quelli attivati per rispondere a specifiche e preventive richieste da parte delle imprese per l’inserimento di manodopera specializzata.
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