Agevolati i mutui accesi per finire la costruzione

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Con la risoluzione n. 73 di ieri, l’agenzia delle Entrate è intervenuta a chiarire alcuni aspetti dell’articolo 15, comma 1-ter del Dpr 917/1986. La norma dispone che, nel caso di mutui garantiti da ipoteca e concessi per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale del mutuatario, è possibile detrarre dall’imposta lorda, ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, un importo pari al 19% dell’ammontare complessivo degli interessi passivi, non superiore a 2.582,28 euro. L’Agenzia ha precisato che la detrazione è ammessa a condizione che: i lavori di costruzione abbiano inizio nei 6 mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; l’unità immobiliare costruita sia poi adibita ad abitazione principale del mutuatario entro 6 mesi dal termine dei lavori; i lavori di costruzione dell’unità immobiliare siano ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell’immobile o in quello successivamente prorogato.
Allegati Anche in
  • ItaliaOggi, p. 39 – Detrazione, conta la data - Bongi

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