Aggirare le leggi non rientra tra i doveri del professionista

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Con ordinanza n. 4422 del 23 febbraio 2011, la Cassazione ha rigettato il ricorso presentato da tre persone avverso la decisione con cui i giudici di merito avevano disconosciuto l'esistenza di una responsabilità professionale in capo al loro legale, incaricato della presentazione di una dichiarazione di successione.

In particolare, i ricorrenti lamentavano che l'avvocato, in prossimità della scadenza del termine per la dichiarazione di successione ed in mancanza della documentazione necessaria per il tempestivo adempimento della prestazione, aveva omesso di consigliarli di accettare l'eredità con beneficio di inventario, in modo da farlo beneficiare della proroga prevista per tale ipotesi dalla legge.

La censura alla condotta del legale è stata considerata infondata anche dalla Corte di legittimità secondo cui si deve escludere che tra i doveri del professionista sia compreso quello di “aggirare” le prescrizioni di legge, deviandole dallo scopo loro proprio; scopo che – precisa la Corte – “per l'accettazione di eredità con beneficio di inventario non è eludere il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione di successione, bensì mantenere distinti i patrimoni del de cuius e dell'erede, per evitare la responsabilità ultra vires”.
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