Al via le domande di esonero contributivo alternativo alla CIG 2021

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Al via le domande di esonero contributivo alternativo alla CIG 2021

Arrivano le attese istruzioni dell'INPS per la richiesta e per l'esposizione nel flusso Uniemens dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale.

L'Istituto, con il messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022, ha infatti ufficialmente sbloccato la fruizione del beneficio contributivo previsto dalla legge di Bilancio 2021 a seguito della sopraggiunta autorizzazione della Commissione europea.

I datori di lavoro possono pertanto presentare domanda di fruizione a distanza di più di un anno dall'entrata in vigore della misura. Ma a chi spetta l'esonero e come richiederlo all'INPS?

Esonero contributivo alternativo alla CIG: la disciplina

Le aziende che non richiedono i nuovi trattamenti di integrazione salariale di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 previsti dalla legge di Bilancio 2021, in alternativa (o quantomeno in riferimento alla medesima unità produttiva, spiegherà l'INPS con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021), possono fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico.

Più nel dettaglio, l’articolo 1, commi da 306 a 308 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 riconosce l'esonero di cui all'articolo 3 del decreto Agosto (decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126) per un ulteriore periodo massimo di 8 settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e/o giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

La misura è subordinata (articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), all’autorizzazione della Commissione europea. Tale autorizzazione è stata ufficializzata con la Decisione C(2021) 9334 final dell’8 dicembre 2021.

L'INPS, dando seguito alle istruzioni fornite con la circolare n. 30 del 19 febbraio 2021 e all'autorizzazione UE, ha emanato il messaggio n. 197 del 14 gennaio 2022.

Esonero contributivo alternativo alla CIG: datori di lavoro beneficiari

Si ricorda che il beneficio contributivo in parola spetta a tutti i datori di lavoro privati (non si applica nei confronti della pubblica Amministrazione), anche non imprenditori, ad eccezione di quelli operanti nel settore agricolo e delle imprese operanti nel settore finanziario (ossia quelle che svolgono le attività indicate nella classificazione NACE alla sezione “K” - Financial and insurance activities).

Esonero contributivo alternativo alla CIG: requisiti

L’esonero spetta per le posizioni aziendali (matricole INPS) per le quali, nelle mensilità di maggio e/o giugno 2020, siano state fruiti, anche parzialmente, gli interventi di integrazione salariale concessi dal Cura Italia (articoli da 19 a 22-quinquies del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

L’importo dell’agevolazione può essere fruito, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, per le medesime matricole per le quali si è fruito dei trattamenti di integrazione salariale.

Esonero contributivo alternativo alla CIG: fruizione per singola unità produttiva

La fruizione dell'esonero contributivo è alternativa alla fruizione dei nuovi trattamenti di cassa integrazione (ordinaria o in deroga) o di assegno ordinario previsti dalla legge di Bilancio 2021 (articolo 1, commi 299 e seguenti della legge n. 178/2020).

La scelta, fa presente l'INPS, è operata dal datore di lavoro per singola unità produttiva. Pertanto è possibile che, presso il medesimo datore di lavoro, per alcune unità produttive possa essere fruito l'esonero (nei limiti della contribuzione dovuta con riferimento alle unità produttive non interessate dai nuovi trattamenti di integrazione salariale) e per le altre invece si possa ricorrere ai nuovi trattamenti di integrazione salariale.

Esonero contributivo alternativo alla CIG: rinuncia a una quota

L'INPS, con il messaggio n. 197 del 2022, torna sulla possibilità (comma 307 dell'articolo 1 della legge di Bilancio 2021) di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto, presentando contestualmente domanda di accesso ai trattamenti di integrazione salariale.

Sul punto fa presente che i datori di lavoro che abbiano fruito per intero dell’esonero previsto del decreto Ristori (articolo 12, comma 14 del decreto-legge n. 137/2020) possono accedere all'esonero della legge di Bilancio 2021, previa rinuncia a una quota di esonero del decreto Ristori e con conseguente restituzione della relativa quota.

L'INPS, colmando un vuoto normativo esistente in merito alla nozione di “frazione” di esonero a cui il datore di lavoro deve rinunciare per accedere alle misure previste dalla legge di Bilancio 2021, chiarisce che tale requisito si ritiene soddisfatto anche in caso di rinuncia alla quota di esonero relativa a un solo lavoratore.

In dettaglio, la quota di esonero corrisponde all’importo della contribuzione datoriale effettivamente oggetto di sgravio, dovuta per il mese di competenza in relazione al quale si effettua la rinuncia e relativa a un solo lavoratore (individuato a cura dal datore di lavoro).

Esonero contributivo alternativo alla CIG: domanda

Prima di trasmettere la denuncia contributiva per il primo periodo retributivo di esposizione dell'esonero, i datori di lavoro nelle condizioni prima descritte devono inviare domanda all'INPS per l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q” (“Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 DL 104/2020, dello sgravio art.12 DL 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”).

L'inoltro è effettuato tramite la funzionalità “Contatti” del “Cassetto previdenziale” alla voce “Assunzioni agevolate e sgravi”, selezionando “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020”.

Nella domanda i datori di lavoro devono dichiarare di avere usufruito degli interventi di integrazione salariale con causale COVID-19 nel periodo maggio e/o giugno 2020 e indicare l’importo dell’esonero di cui intendono avvalersi.

Esonero contributivo alternativo alla CIG: flusso Uniemens

Ottenuto il codice di autorizzazione, i datori di lavoro privati con lavoratori dipendenti iscritti alle Gestioni private devono esporre nel flusso Uniemens di competenza dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022 le quote di sgravio spettanti. Come? Valorizzando all’interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, nell’elemento <CausaleACredito> il nuovo codice causale “L906”, che assume il significato di “Conguagli Sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020” e indicando il relativo importo nell’elemento <ImportoACredito>.

Per la restituzione della quota di esonero di cui al decreto Ristori invece (articolo 12, comma 14, del decreto-legge n. 137/2020) i datori di lavoro interessati che non abbiano già provveduto all’invio di flussi di regolarizzazione, esclusivamente sulle denunce di competenza dei mesi da gennaio 2022 a marzo 2022, devono valorizzare all’interno di <DenunciaIndividuale>, <AltreADebito>, nell’elemento <CausaleADebito>, il nuovo codice causale “M904” (“Restituzione quota Sgravio Articolo 12 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137”) e indicare l'importo nell’elemento <ImportoADebito>.

I datori di lavoro invece che hanno sospeso o cessato l’attività devono ricorrere alla regolarizzazione contributiva (Uniemens/vig), chiedendo l’attribuzione del codice “2Q” per i mesi oggetto di regolarizzazione.

L'INPS fornisce infine indicazioni anche per i datori di lavoro privati con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica.

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