Albo gestori della crisi: precisazioni su modalità di svolgimento del tirocinio

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Albo gestori della crisi: precisazioni su modalità di svolgimento del tirocinio

Il ministero della Giustizia ha diramato delle nuove Faq in tema di iscrizione all'Albo dei Gestori della crisi di impresa, aggiornate al 24 febbraio 2023.

Le nuove risposte alle domande più frequenti (le precedenti erano aggiornate al 26 gennaio 2023) giungono dopo l'incontro tenuto il 21 febbraio scorso con i rappresentanti di commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro, in occasione del quale è stato raggiunto un accordo per superare alcune delle criticità rilevate dai professionisti, come in tema di tirocinio.

Tra gli obblighi formativi imposti dalla normativa ai fini dell'iscrizione all'albo - si rammenta - è infatti previsto anche lo svolgimento di un tirocinio non inferiore a sei mesi, obbligo a cui sono soggetti tutti coloro che richiedono l’iscrizione all’albo, professionisti inclusi.

Tirocinio, le nuove indicazioni contenute nelle Faq

In primo luogo, il dicastero di Via Arenula ha fornito alcune puntualizzazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio.

Esso deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, "eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio - non concomitanti - svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo".

A seguire, è precisato che il tirocinio deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che sia necessario "che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento".

Lo stesso deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni e deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze.

Tra le altre precisazioni contenute nelle nuove Faq, si segnalano:

  • l'indicazione secondo cui il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure;
  • la specificazione ai sensi della quale l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione "anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto". In ogni caso, alla data della domanda "il tirocinio deve essersi concluso";
  • il chiarimento secondo cui non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato al competente ordine professionale.

Una nuova circolare, attesa a breve, dovrebbe ulteriormente esplicare i presupposti per il funzionamento e l'iscrizione all'albo.

Gli aggiornamenti contenuti nelle Faq sono stati accolti positivamente dal CNDCEC, pur nella consapevolezza - ha precisato il presidente, Elbano de Nuccio - della permanenza, nell'impianto normativo, di "importanti criticità".

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