Allo studio la riforma dell'apprendistato. Cosa prevede?

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Allo studio la riforma dell'apprendistato. Cosa prevede?

Lo scorso mese di marzo è iniziato, presso la Commissione Lavoro della Camera dei deputati, l'esame di una proposta di legge di riforma della disciplina del contratto di apprendistato.

La proposta di legge, composta da 6 articoli, cerca di dare nuovo slancio all'istituto dell'apprendistato quale strumento di inserimento dei giovani nel mondo del lavoro e anello di congiunzione tra formazione e lavoro. Una funzione che l'apprendistato condivide con il tirocinio extracurricolare e di cui soffre la concorrenza.

Il legislatore, con la novella all'esame del Parlamento, vuole in definitiva rendere l'apprendistato più agile e conveniente per i datori di lavoro.

Analizziamo di seguito i contenuti della riforma in arrivo partendo dal contesto nel quale la stessa si innesta.

Apprendistato e tirocinio a confronto

Oggi l'ingresso nel mondo del lavoro dei giovani avviene principalmente con l'apprendistato e con il tirocinio, ma le differenze tra i due istituti sono tante, in particolare, con riguardo:

  • ai costi, essendo il contratto di apprendistato di gran lunga più costoso rispetto al tirocinio;

  • alle tutele. Il tirocinio è un patto formativo di breve durata finalizzato esclusivamente all'acquisizione di competenze e come tale non prevede ferie, malattia, contributi e possibilità di accesso agli ammortizzatori sociali per la disoccupazione involontaria e le altre tutele del rapporto di lavoro. La sua natura di rapporto di lavoro è esclusa dalla normativa vigente e dall'accordo 25 maggio 2017, n. 86/CSR. Diversamente è invece stabilito per l'apprendistato. Disciplinato dal decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, questo contratto di lavoro a tempo indeterminato è finalizzato alla formazione e all'occupazione dei giovani e si articola in 3 diverse tipologie (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale; apprendistato professionalizzante; apprendistato di alta formazione e ricerca);

  • agli oneri burocratici. L'attivazione di un apprendistato professionalizzante (la tipologia di apprendistato più ampiamente diffusa) comporta spesso un onere burocratico molto alto, anche a causa della materia concorrente tra Stato e regioni.

Differenze che hanno decretato il grande successo riscosso dal tirocinio negli ultimi anni tra i datori di lavoro. Il suo utilizzo da parte delle imprese è, infatti, quasi raddoppiato a partire dal 2014, arrivando, nel 2019, a un totale di circa 350.000 nuovi tirocini attivati.

Apprendistato: obiettivi della riforma

In tale contesto e alla luce di importanti interlocuzioni avviate con imprenditori e con associazioni datoriali, il legislatore ritiene necessaria una riforma del contratto di apprendistato al fine di:

  • garantire una maggiore semplicità di attivazione e una riduzione dei passaggi burocratici necessari per la stipulazione del contratto e del piano formativo;

  • permettere una maggiore flessibilità in ingresso senza il vincolo di lunga scadenza del contratto, rigidità determinante nella scelta di non attivare un apprendistato;

  • incentivare economicamente questo tipo di rapporto in modo da indurre i datori di lavoro a prediligere l'apprendistato rispetto ad altre forme, tutelando la stabilità del rapporto di lavoro.

Apprendistato: durata e inquadramento

L'articolo 1 della proposta di legge modifica l'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 81/2015, introducendo delle finestre di uscita, anche anticipata, tra l'attivazione e la scadenza del contratto di apprendistato.

Più nel dettaglio, si prevede che le parti possano recedere dal contratto al termine di un terzo, di due terzi o dell'intero periodo di apprendistato. Il preavviso decorre dai medesimi termini.

Si prevede, poi, che durante il periodo di preavviso continui a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato e che, se nessuna delle parti recede al termine del periodo di apprendistato, il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

La retribuzione per l'apprendista può essere definita in base ad una scelta tra le seguenti modalità alternative (art. 42, comma 5, lett. b), del D.Lgs. 81/2015):

  • il sotto inquadramento, con la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro ai lavoratori addetti a mansioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al cui conseguimento è finalizzato il contratto;

  • una retribuzione in misura percentuale e proporzionata all'anzianità di servizio, a partire dal 60% della retribuzione dell'inquadramento e con scatti di avanzamento semestrali.

Apprendistato: piattaforma

Nell'ottica della digitalizzazione promossa dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, viene proposta l'istituzione di una nuova piattaforma dell'apprendistato per la gestione dei contratti.

Realizzata e gestita dall'ANPAL, in accordo con le agenzie regionali per il lavoro, alla piattaforma informatica dovranno registrarsi i datori di lavoro e i lavoratori e svolgere gli adempimenti previsti anche avvalendosi di un consulente del lavoro di cui alla legge 11 gennaio 1979, n. 12.

La piattaforma prevede:

  • l'accreditamento e l'iscrizione obbligatoria dei datori di lavoro, dei lavoratori e degli enti formativi che intendono attivare i contratti di apprendistato;

  • l'attivazione digitale del contratto di apprendistato e la gestione di ogni adempimento, con automaticità delle comunicazioni obbligatorie previste dalla legge;

  • le sezioni per il completamento progressivo del piano formativo individual, la segnalazione delle violazioni dei termini contrattuali all'Ispettorato nazionale del lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla protezione dei dati personali e la pubblicazione della lista di imprese accreditate con l'indicazione del numero di contratti di apprendistato stipulati e del numero di contratti a tempo indeterminato attivati al termine del periodo di apprendistato nell'ultimo triennio;

  • l'integrazione con il sistema nazionale di certificazione delle competenze (art. 3 del D.Lgs. 13/2013).

Per la realizzazione della piattaforma è attribuito all'ANPAL un contributo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021.

Apprendistato: clausola di stabilizzazione

Sono rafforzate le clausole di stabilizzazione.

Modificando l'art. 42, comma 8, del D.Lgs. 81/2015 viene infatti elevata (dal 20%) al 33% la percentuale minima di contratti di apprendistato che un'impresa con almeno 15 dipendenti (in luogo dei 50 dipendenti attualmente previsti) deve trasformare, alla scadenza, in contratti a tempo indeterminato perché possa assumere nuovi apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante.

Apprendistato: formazione

L'articolo 4, novellando l'art. 44, comma 3, del D.Lgs. 81/2015, prevede, per la formazione del contratto di apprendistato professionalizzante, che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano promuovano la formazione degli apprendisti anche mediante la stipulazione di accordi con università, con gli istituti di alta formazione musicale e coreutica e con gli istituti tecnici superiori.

Apprendistato: sgravi contributivi

Infine, per incentivare le imprese a formare e a mantenere attivo il contratto, si introduce una decontribuzione crescente basata sul principio per cui quanto più lunga è la durata del contratto, tanto maggiore è lo sgravio contributivo di cui beneficia il datore di lavoro.

Più nel dettaglio, si propone di riconoscere, in via sperimentale, per i contratti di apprendistato stipulati per gli anni 2021, 2022 e 2023, ai datori di lavoro uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando l'applicazione dell'aliquota contributiva del 10% per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.

Gli sgravi vanno restituiti nella misura:

  • dell'80% se le parti recedono dal contratto al termine di un terzo del periodo di apprendistato;
  • del 60% se le parti recedono dal contratto al termine di due terzi del periodo di apprendistato;
  • del 40% se le parti recedono dal contratto al termine del periodo di apprendistato.
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