Ammessa anche la forma orale per l’esonero del notaio dalle visure ipo-catastali

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La prova che le parti di un atto di compravendita non hanno voluto operare le visure catastali ed ipotecarie sul bene oggetto di trasferimento può essere data anche per mezzo di testimoni. In questo senso la Corte di cassazione con sentenza n. 25270 del 1° dicembre 2009 ha ritenuto corretto il ragionamento seguito dalla Corte d’appello quando afferma che il notaio rogante era stato esonerato dai contraenti dall’effettuare le visure ipocatastali “in considerazione dell’urgenza di completare il trasferimento”. Nel fatto concreto una società chiedeva il risarcimento dei danni da parte del notaio in quanto a seguito dell’atto di compravendita aveva dovuto subire un pignoramento sull’immobile acquistato.

La Corte di legittimità ritiene che non esista responsabilità professionale del notaio qualora per espressa volontà delle parti venga chiesto l’esonero delle attività accessorie e successive, in particolare delle visure catastali e ipotecarie, a patto che tale richiesta abbia una seria giustificazione, come nel caso concreto dell’urgenza di arrivare al trasferimento. I giudici aggiungono che seppure l’esonero non sia stato dato nella forma scritta bensì in forma orale, ciò non rileva ai fini della responsabilità non essendo richiesta tale forma per la validità della clausola di esonero.

Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore – Norme e Tributi, p. 39 – Prova testimoniale per il rogito senza visure - Busani

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