Amministratore di fatto prosciolto se non sussiste la prova della sua ingerenza all'epoca dei fatti

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Con sentenza n. 22334 depositata lo scorso 6 giugno 2011, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per omicidio colposo impartita dai giudici di merito nei confronti del legale rappresentante e del direttore di un hotel che, nella primavera del 2004, era stato oggetto di un incendio in conseguenza del quale erano morti tre turisti.

Gli imputati sono stati ritenuti responsabili per non aver predisposto un adeguato piano antincendio e per aver omesso di vigilare sul rispetto delle misure di sicurezza, tra le quali quella che prevede la presenza sul posto del personale addestrato per affrontare l'emergenza.

Annullata, per contro, la condanna precedentemente pronunciata anche nei confronti dell'amministratore di fatto; in questo caso, la Corte ha ritenuto che la responsabilità non potesse essere desunta dalle condotte messe in atto dopo l'incidente in mancanza della prova di una sua ingerenza nella gestione dell'hotel prima dell'incendio.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 35 - L'amministratore di fatto non è sempre responsabile – Fava

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