Anche in caso di ripartizione delle competenze la responsabilità contabile ricade su tutti i soci

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La Cassazione, con sentenza n. 10910 del 5 maggio 2010, ha respinto il ricorso presentato da un socio di una società di fatto avverso la decisione con cui la Corte di Appello di Ancona, confermando le conclusioni dei giudici di prime cure, lo aveva ritenuto responsabile, insieme a tutti gli altri soci, in relazione alle sanzioni amministrative comminate alla società dall'ufficio Iva di Ascoli Piceno per alcune irregolarità riscontrate nella contabilità della stessa.

Il ricorrente, per contro, sosteneva di essere esente da responsabilità nei confronti del Fisco e che le sanzioni e le maggiori imposte dovessero essere corrisposte soltanto dagli altri soci in quanto con gli stessi aveva stipulato un'apposita scrittura privata in base alla quale erano state ripartite le rispettive competenze: mentre lo stesso avrebbe dovuto occuparsi di cantieristica, agli altri spettava curare l'aspetto commerciale e contabile.

Secondo la Corte di legittimità, tuttavia, era da ritenersi corretta la lettura data dai giudici di merito i quali, ai sensi del disposto di cui all'articolo 2260 del Codice civile, delle pattuizioni statutarie e della scrittura privata richiamata, avevano ritenuto che “la responsabilità dei soci nei confronti della società per gli atti di gestione (da esercitarsi congiuntamente ad opera dei due soci) fosse paritaria e che la ripartizione di compiti nell'ambito della detta attività avesse una esclusiva rilevanza tecnico logistica, e non sollevasse quindi i soci dal loro potere - dovere di esercitare congiuntamente la signoria decisionale e la relativa responsabilità ad ogni effetto, interno ed esterno”.
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