ANPAL, nuove regole per lo stato di disoccupazione

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ANPAL, nuove regole per lo stato di disoccupazione

Cambiano le regole per lo stato di disoccupazione. A decorrere dal 30 marzo 2019, sono in stato di disoccupazione le persone che rilasciano la DID (Dichiarazione di Immediata Responsabilità) e che alternativamente soddisfano uno dei seguenti requisiti:

  • non svolgono attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo;
  • sono lavoratori il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’art. 13 del Dpr. n. 917/1986 (cd. Tuir).

In particolare, nel caso del lavoro dipendente la soglia di reddito di riferimento è pari a 8.145 euro annui, mentre nel caso di lavoro autonomo il limite reddituale si abbassa a 4.800 euro annui.

A darne notizia è l’ANPAL, con la circolare n. 1 del 23 luglio 2019, che recepisce le novità legislative introdotte dall’art. 4, co. 15-quater del D.L. n. 4/2019 (cd. "Decretone"), convertito con modificazioni in L. n. 26/2019.

Quando un soggetto è in stato di disoccupazione?

Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 150/2015, sono considerati disoccupati coloro che sono privi di impiego e che dichiarano, in forma telematica, al Sistema Informativo Unitario delle politiche del lavoro (SIU), la propria immediata disponibilità (DID) allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il Servizio competente.

Ora, con il predetto intervento normativo, il legislatore reintroduce l’istituto della conservazione dello stato di disoccupazione, che si mantiene - come detto - anche laddove il disoccupato svolga un’attività di lavoro dipendente o autonoma il cui reddito è pari o inferiore rispettivamente a 8.145 euro annui, ovvero 4.800 euro annui.

La norma interviene, dunque, a sanare una incoerenza che si era venuta a creare con l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2015, tra la normativa in materia di stato di disoccupazione per la generalità dei lavoratori (art. 19), quella considerata ai fini del reddito di inclusione (art. 3, co. 3 del D.Lgs. n. 147/2017) e la normativa in materia di compatibilità della NASpI con i redditi di lavoro dipendente ed autonomo inferiori ai limiti esenti da imposizione fiscale (artt. 9 e 10 del D.Lgs. n. 22/2015).

Stato di disoccupazione, quando si conserva?

I requisiti per la conservazione dello stato di disoccupazione differiscono a seconda della tipologia dell’attività lavorativa, ossia dipendente o autonoma.

Nel primo caso, il lavoratore può entrare in stato di disoccupazione ovvero conservare lo stato di disoccupazione, anche laddove intraprenda un lavoro subordinato dal quale derivi un reddito non superiore a 8.145 euro annui. A tal fine, si considera la retribuzione annua imponibile ai fini IRPEF (quindi al netto dei contributi a carico del lavoratore), indipendentemente dalla durata prevista del rapporto di lavoro.

Nel secondo caso, invece, il limite reddituale per la conservazione dello stato di disoccupazione è pari a 4.800 euro annui. Si puntualizza, a tal proposito, che nel computo del reddito annuo bisogna seguire il “principio di cassa”, sia nell’imputazione dei compensi percepiti sia in quella delle spese sostenute. Inoltre, dal reddito lordo sono detratti, se dovuti, i contributi versati alle eventuali gestioni previdenziali obbligatorie, deducibili ai fini IRPEF.

Stato di disoccupazione, quando si sospende?

Oltre alla conservazione dello stato di disoccupazione, il lavoratore ha la possibilità di sospendere lo stato di disoccupazione, in determinati casi, per una durata di sei mesi. La fattispecie della sospensione si realizza allorquando, al momento dell’avvio di un rapporto di lavoro dipendente, non vi è la conservazione dello stato di disoccupazione.

Quindi, in caso di inizio di una attività di lavoro subordinato, a tempo determinato o indeterminato (ivi incluso il contratto di apprendistato), lo stato di disoccupazione si sospende fino ad un massimo di 180 giorni. Da notare che il computo dei 180 giorni è riferito al singolo rapporto di lavoro anche qualora il lavoratore abbia attivato più rapporti di lavoro nel corso dello stesso anno. Qualora il contratto di lavoro in questione termini, per qualsivoglia motivazione, prima che siano decorsi i 180 giorni, la persona interessata ritorna in stato di disoccupazione e l’anzianità della disoccupazione ricomincia a decorrere dal momento della fine della sospensione.

Per quanto riguarda lo svolgimento di attività di lavoro autonomo, invece, l’ANPAL precisa che in nessun caso è possibile dare luogo alla sospensione del periodo di disoccupazione.

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