Antiriciclaggio, impunite le comunicazioni tardive

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L’Ufficio studi del Consiglio nazionale dei commercialisti e della Fondazione Aristeia ha diramato un comunicato in cui si approfondisce l’argomento degli obblighi antiriciclaggio per i professionisti. In particolare, nel documento del Cdnc si legge che il termine di 30 giorni dalla notizia della infrazione di cui all’articolo 1, non assume carattere perentorio ai fini della comunicazione al Mef da parte dei professionisti. Cioè, il termine dei 30 giorni contemplato dall’articolo 7 potrebbe, quindi, apparire di tipo ordinatorio e non perentorio. Ciò, in relazione al fatto che i termini perentori devono essere espressamente previsti dalla legge, la quale invece nulla dispone in proposito. Il Consiglio nazionale, tuttavia, esprime cautela sulla propria posizione ritenendo ancora aperta la discussione sull’applicabilità o meno della sanzione nel caso di comunicazione da parte del professionista oltre il trentesimo giorno dal momento in cui abbia cognizione della violazione.

Anche in
  • ItaliaOggi, p. 53 – Antiriciclaggio, impunite le comunicazioni tardive – De Angelis

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