Apertura del Fisco con la 26/E: deduzione più facile per le perdite su crediti

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A seguito delle modifiche normative apportate dal Dl 83/2012, convertito con la Legge 134/2012, all’articolo 101, comma 5, del Tuir, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta pubblicando la circolare n. 26 del 1° agosto 2013, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito al nuovo regime di deducibilità fiscale delle perdite su crediti in vigore dal periodo d’imposta 2012.

Si tratta di un vero e proprio vademecum di ben 32 pagine atteso già da tempo: sarebbe stato molto più opportuno, infatti, se il chiarimento su come operare correttamente la deduzione delle perdite su crediti fosse arrivato in anticipo per consentire l’esatto calcolo dei versamenti di giugno. Al di là, della scadenza ormai passata, l’intervento è comunque fondamentale per i contribuenti, che così hanno a disposizione istruzioni chiare sulle modalità di calcolo del reddito d’impresa, mettendosi al riparo da eventuali contestazioni avanzate dagli uffici accertatori.

In base al vecchio articolo 101, comma 5, del Tuir, fino al 2011 la perdita su crediti poteva essere portata in deduzione dalla società creditrice solo in presenza di elementi certi e precisi.

Con le modifiche normative introdotte al citato comma 5, vi sono ora dei casi particolari in cui tali elementi possono essere considerati automaticamente realizzati. Si tratta delle ipotesi in cui il credito: è di modesta entità ed è scaduto da almeno sei mesi; è prescritto; rientra in un accordo di ristrutturazione omologato ai sensi dell’articolo 182-bis della legge fallimentare; è cancellato in bilancio per un evento estintivo.

Dunque a partire dall’anno d’imposta 2012, cioè con il nuovo modello Unico 2013, alcune perdite su crediti potranno essere dedotte in via automatica senza dover effettuare alcuna dimostrazione aggiuntiva circa il loro stato.

Riguardo alla rilevanza del riferimento agli elementi certi e precisi, la circolare indica la necessità di ricorrere ad una valutazione caso per caso dell’idoneità di tali elementi al fine di dimostrare la definitività della perdita, tenendo in considerazione il contesto in cui la stessa è maturata. Nelle istruzioni agenziali, dunque, si forniscono alcune linee guida per individuare quando si è in presenza o meno delle effettive condizioni di deducibilità, facendo una distinzione tra le perdite determinate tramite un processo valutativo interno e quelle originatesi a seguito di un atto realizzativo.

Tra gli altri chiarimenti resi ce ne sono alcuni che evidenziano una vera e propria apertura da parte dell’Agenzia delle Entrate circa la rilevanza fiscale delle scelte operate dalle imprese. Viene, per esempio, affermata la legittimità della deduzione in presenza di atti dispositivi, come cessioni a terzi, remissioni e transazioni, molte volte oggetto di contestazione da parte dei verificatori.

Altre importanti precisazioni riguardano anche le procedure concorsuali. Al riguardo, si stabilisce la possibilità (al verificarsi di particolari condizioni) di dedurre le perdite su crediti verso fallimenti anche in anni successivi all’apertura della procedura concorsuale. Inoltre, si specifica che per l’esatta individuazione dell’anno in cui va dedotta la perdita su crediti – nel caso in cui il debitore sia soggetto ad una procedura concorsuale – occorre far riferimento alle ordinarie regole di competenza.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 16 - Perdite su crediti a rilevanza singola - Gaiani
  • ItaliaOggi, p. 25 - Perdite su crediti, linea soft - Liburdi
  • ItaliaOggi, p. 25 - Nel concordato preventivo l’Iva si può stralciare - Pollio
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 16 - Procedure concorsuali, vince la competenza - Ferranti

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