Appalti e responsabilità solidale

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Dal lato degli obbligati, tutti i soggetti della filiera degli appalti (committente, appaltatore e subappaltatore) sono coinvolti nella responsabilità solidale. Sono esonerati dalla solidarietà soltanto i committenti “persone fisiche” che non esercitano attività d’impresa o professionale, nonché i committenti pubblici (che restano tuttavia assoggettati alla disciplina dell'art. 1676 cod. civ., circoscritta al solo trattamento economico dovuto dall'appaltatore ai propri dipendenti, con esclusione, quindi, degli oneri previdenziali). Dal lato dei tutelati, il vincolo della solidarietà è a vantaggio di tutti i “lavoratori”, dunque non solo i lavoratori subordinati ma anche quelli impiegati nell’appalto con altre tipologie contrattuali (ad es. collaboratori a progetto), nonché quelli in nero, purché impiegati direttamente nell’opera e nel servizio oggetto dell’appalto.
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