Apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare. Niente contraddittorio preventivo

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I giudici di Cassazione, con la sentenza n. 15319 del 19 giugno 2013, hanno rigettato il ricorso presentato da alcune società contro la decisione con cui le Commissioni tributarie di merito avevano ritenuto legittimo l'avviso di liquidazione per il recupero della maggiore imposta loro notificato in considerazione dell'apporto di beni in fondi patrimoniali attraverso operazioni commercialmente sospette e conseguente applicazione dell'imposta di registro in misura fissa anziché proporzionale.

Le ricorrenti si erano difese lamentando il mancato espletamento del contraddittorio preventivo con le società prescritto ai sensi dell'articolo 37 bis del dpr 600/1973. Ed infatti – avevano sostenuto le contribuenti – poiché l'articolo 20 del dpr 131/1986 costituisce norma antielusiva, è necessario che venga posta la preventiva audizione dei legali rappresentanti.

Diversa la conclusione a cui giunge la Suprema corte, secondo la quale l'articolo 20 dpr 131/1986 sull'apporto irregolare del bene nel fondo immobiliare, anche se ispirato a finalità genericamente antielusive, non costituisce una fattispecie di elusione fiscale tipizzata; ne consegue la non necessità del contraddittorio preventivo con il contribuente.
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