Artigiani e commercianti: contributi INPS 2021 e regime agevolato

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Artigiani e commercianti: contributi INPS 2021 e regime agevolato

Con la circolare n. 17 del 9 febbraio 2021 l'INPS fa il punto sulla contribuzione dovuta per l’anno 2021 da artigiani e commercianti.

Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per l'anno 2021

Per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, l'INPS comunica che:

  • per i titolari e collaboratori di età superiore ai 21 anni, l'aliquota contributiva resta ferma alla misura del 24%;
  • viene invece elevata di 0,45 punti percentuali l'aliquota per i collaboratori di età inferiore ai 21 anni, raggiungendo la misura del 22,35%.

Confermata poi la riduzione contributiva del 50% per gli artigiani e per gli esercenti attività commerciali con più di 65 anni di età e già pensionati presso l'INPS.

Infine, per gli iscritti alla gestione degli esercenti attività commerciali, all'aliquota contributiva base va aggiunto lo 0,09% per il finanziamento dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell’attività commerciale, misura resa strutturale dalla legge di Bilancio 2019.

Contributi sul minimale di reddito

Il reddito minimo annuo da prendere come base per il calcolo del contributo IVS è pari a € 15.953,00 per l'anno 2021 (lo stesso del 2020).

L'INPS ricorda che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo vanno riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.

Contributi sul reddito eccedente il minimale

Per la quota eccedente il minimale di € 15.953,00 annui e fino a € 47.379,00 (limite della prima fascia di retribuzione annua pensionabile per 2021) il contributo è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2021. Inoltre per i redditi superiori a € 47.379,00 annui continua ad applicarsi l’aumento dell’aliquota di un punto percentuale.

Di seguito il quadro generale dei contributi da versare nel 2021.

Contribuzione IVS  2021 per artigiani e commercianti 

Lavoratori

 

Aliquota contributiva fino a € 47.379,00

 

Contributo  sul reddito “minimale”

 

Contributo sul “minimale” rapportato a mese

 

Artigiani

 

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

 

24% (1)

 

€ 3.836,16 (3.828,72 IVS + 7,44 maternità)

 

€ 319,68 (319,06 IVS + 0,62 maternità)

 

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (5)

 

22,35% (2)

 

€ 3.572,94 (3.565,50 IVS + 7,44 maternità)

 

€ 297,75 (297,13 IVS + 0,62 maternità)

 

Commercianti

 

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/ coadiutori di età superiore ai 21 anni

 

24,09% (3)

 

€ 3.850,52 (3.843,08 IVS + 7,44 maternità)

 

€ 320,88 (320,26 IVS + 0,62 maternità)

 

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni (5)

 

22,44%(4)

 

€ 3.587,29 (3.579,85 IVS + 7,44 maternità)

 

€ 298,94 (298,32 IVS + 0,62 maternità)

 

(1) 25% per reddito superiore a € 47.379,00

(2) 23,35% per reddito superiore a € 47.379,00

(3) 25,09%per reddito superiore a € 47.379,00

(4) 23,44%per reddito superiore a € 47.379,00

(5) La riduzione contributiva è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

Massimale imponibile di reddito annuo

Oltre al minimale di reddito, ai fini del calcolo dei contributi INPS per gli artigiani e i commercianti va preso in considerazione il massimale imponibile di reddito annuo.

L'INPS ricorda che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti, la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari ai due terzi del limite stesso (articolo 1, comma 4, della citata legge n. 233/1990). Pertanto il massimale di reddito annuo 2021, entro il quale sono dovuti i contributi IVS, è pari a € 78.965,00 (€ 47.379,00 + € 31.586,00).

Il limite, inteso come "individuale" in quanto riferibile ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa, riguarda i soggetti iscritti alla gestione prima del 1° gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data. Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza 1° gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2021, a € 103.055,00.

Contributo previdenziale massimo dovuto per l’IVS

  • Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

 

 

Artigiani

 

Commercianti

 

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

 

€19.267,46 (47.379,00*24%+31.586,00*25%)

 

€ 19.338,53 (47.379,00*24,09% +31.586,00*25,09)

 

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

 

€17.964,54 (47.379,00*22,35%+31.586,00*23,35%)

 

€18.035,61(47.379,00*22,44% +31.586,00 *23,44%)

 

  • Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva

 

 

Artigiani

 

Commercianti

 

Titolari di qualunque età e coadiuvanti/coadiutori di età superiore ai 21 anni

 

€25.289,96 (47.379,00*24%+55.676,00*25%)

 

€ 25.382,71 (47.379,00*24,09% +55.676,00*25,09%)

 

Coadiuvanti/coadiutori di età non superiore ai 21 anni

 

€23.589,55 (47.379,00*22,35%+55.676,00*23,35%)

 

€ 23.682,30 (47.379,00*22,44% +55.676,0

 

Contributi a saldo

L'INPS fa presente che se la somma dei contributi sul minimale e di quelli a conguaglio è inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2021, i lavoratori sono tenuti a versare un ulteriore contributo a saldo entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati mediante i modelli di pagamento unificato F24:

  • per le 4 rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito, entro il 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022;
  • per i contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2020, primo acconto 2021 e secondo acconto 2021, entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Riduzione contributiva per i forfettari 

I soggetti che hanno aderito al regime agevolato fiscale e previdenziale nel 2020 (che consiste nella riduzione contributiva del 35%) possono godere dei relativi benefici anche nel 2021 purchè continuino a sussistere i requisiti richiesti per l'agevolazione fiscale per l’anno 2021 e non vi abbiano espressamente rinunciato.

I soggetti che hanno invece iniziato nel 2020 una nuova attività d’impresa e intendono beneficiare del regime agevolato nel 2021 devono comunicare la propria adesione entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021.

I soggetti, infine, che intraprendono una nuova attività nel 2021 devono comunicare la volontà di aderire all'INPS con la massima tempestività.

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