È legge il Decreto proroghe fiscali. Proroga per ravvedimento speciale

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È legge il Decreto proroghe fiscali. Proroga per ravvedimento speciale

Votata la fiducia da parte dell’Aula della Camera alla legge di conversione del Decreto legge n. 132/2023, cosiddetto Decreto proroghe fiscali.

Dopo il sì del Senato dello scorso 16 novembre, nella seduta di mercoledì 22 l'Assemblea ha votato, con 194 voti favorevoli e 125 contrari, la fiducia posta dal Governo sul disegno di legge di conversione, con modificazioni, in legge del provvedimento, recante “Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini normativi e versamenti fiscali”.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 28/11/2023 è stata pubblicata la legge n. 170 avente data 27 novembre 2023, che converte il provvedimento in parola.

Con la definitivià della legge, si conferma la proroga di un corposo pacchetto di misure, tra cui si segnala:

  • lo slittamento dal 30 settembre al 20 dicembre 2023 del termine per aderire al ravvedimento operoso speciale;   
  • la proroga dal 20 novembre al 10 dicembre 2023 del termine per effettuare i versamenti tributari e contributivi a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 e che hanno colpito parte delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana;
  • lo slittamento al 30 novembre 2024, senza sanzioni, del termine concesso ai contribuenti forfetari, che hanno ricevuto le lettere di compliance relative all’anno d’imposta 2021 per la mancata compilazione del quadro RS, per adempiere gli obblighi comunicativi;
  • la proroga al 31 dicembre 2023 del termine entro cui devono essere stipulati i contratti per accedere alla Nuova Sabatini.

Per un ulteriore approfondimento delle principali novità, si suggerisce di leggere il post: “Decreto Proroghe, sì dal Senato. Novità per la Sabatini”.

Decreto proroghe fiscali, confermata la proroga per l’assegnazione agevolata dei beni ai soci

Una delle novità più attese dalla conversione in legge del Decreto Proroghe fiscali è quella riguardante la proroga dei termini per l'assegnazione agevolata di beni ai soci e per il versamento della relativa imposta sostitutiva.

Nello specifico, è l’articolo 4 del Decreto legge n. 132/2023 a prorogare i termini di alcune condizioni necessarie per avvalersi delle agevolazioni fiscali previste per le cessioni o assegnazioni da parte delle società di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

Il differimento dei termini confermato in sede di conversione, riguarda i commi da 100 a 105 della Legge di bilancio 2023.

LdB 2023, la normativa

La Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 ha introdotto alcune agevolazioni fiscali temporanee per le cessioni o assegnazioni, da parte delle società – comprese le cosiddette società non operative - di beni immobili e di beni mobili registrati ai soci.

NOTA BENE: A queste operazioni si applica un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell’IRAP ed è ridotta l’imposta di registro. Analoghe agevolazioni sono previste per le relative trasformazioni societarie.

L'assegnazione dei beni costituisce, insieme all'attribuzione di denaro, lo strumento con la quale la società effettua la distribuzione di utili o la restituzione di capitale. Con le norme richiamate della Legge di bilancio 2023 viene riproposta la misura in passato già prevista dalla legge 23 dicembre 1997, n. 449 (art. 29), come successivamente integrato dalla Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 13), nonché dalla Legge di stabilità 2016, prorogata dalla legge di bilancio 2017.

Assegnazione agevolata beni ai soci, i destinatari

La Legge di bilancio 2023 individua l’ambito soggettivo di applicazione della norma, specificando al comma 100 chi sono i destinatari di tale agevolazione.

Si tratta delle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che assegnino o cedano ai soci beni immobili, diversi da quelli utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa commerciale, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa.

NOTA BENE: Le norme si applicano anche alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2023 si siano trasformate in società semplici.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dall’articolo 9 del TUIR, l’assegnazione dei predetti beni ovvero la trasformazione di una società commerciale in società semplice, in assenza dell’agevolazione introdotta, comporterebbe il realizzo al valore normale dei citati beni.

Per approfondire l’argomento si rinvia al post: “Assegnazione agevolata beni ai soci in scadenza. Vicina la proroga?”

Assegnazione agevolata ai soci, le condizioni

Le agevolazioni previste si applicano a condizione che:

  1. le cessioni o assegnazioni siano avvenute entro il 30 settembre 2023 (tale termine viene prorogato al 30 novembre 2023);
  2. tutti i soci siano iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2022 ovvero vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2022

Assegnazione agevolata ai soci, la proroga

Il Decreto legge 132/2023 (art. 4), come detto, proroga al 30 novembre 2023, in luogo del 30 settembre, il termine entro cui perfezionare le operazioni di assegnazione e cessione.

ATTENZIONE: Entro la stessa data andrà versata l’imposta sostitutiva in un’unica soluzione.

Pertanto, entro giovedì 30 novembre, le società che detengono immobili, sia abitativi che commerciali, non utilizzati direttamente possono procedere alla assegnazione agevolata ai soci assoggettando le plusvalenze, calcolate anche con il più vantaggioso metodo automatico-catastale, a una imposta sostitutiva dell’8%.

NOTA BENE: Se la società è risultata di comodo in almeno due su tre esercizi nel periodo 2020-2022, l’imposta che grava sulle plusvalenze è del 10,5%.

In questo caso, però, il beneficio risulta in realtà molto più importante, soprattutto se i beni che vengono assegnati non generavano proventi significativi, essendo utilizzati dai soci a canoni inferiori al valore di mercato, impedendo con ciò di superare il test di operatività.

Una novità riguarda le società immobiliari, che sempre entro il 30 novembre, hanno l’opportunità di assegnare in regime agevolato gli immobili utilizzati dai soci che spesso impediscono di superare i test di operatività.

L’utilizzo di beni societari da parte dei soci potrebbe farà scattare il regime delle società non operative anche dopo la riscrittura delle norme prevista dalla delega di riforma fiscale.

Se la società detiene prevalentemente immobili utilizzati personalmente dai soci, va valutata l’opportunità di trasformarsi in società semplice.

Infine da segnalare che il primo periodo del comma 105, completamente sostituito dalla norma in esame, dispone inoltre che le società che si avvalgono delle agevolazioni previste dai commi da 100 a 104 della legge di bilancio 2023 devono versare l'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2023 (termine prorogato rispetto alla previgente norma che prevedeva il versamento del 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 settembre 2023 e la restante parte entro il 30 novembre 2023), con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

ATTENZIONE: Dunque eliminata la possibilità del versamento in due tranche. L'intero importo della sostitutiva è da versare entro lo stesso termine del 30 novembre 2023.

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