Assegno di divorzio, testo di legge all'esame dei deputati

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Assegno di divorzio, testo di legge all'esame dei deputati

Presso la Commissione Giustizia della Camera è terminato, il 30 aprile 2019, l’esame di una proposta di legge in materia di assegno divorzile, che introduce modifiche all'articolo 5 della Legge n. 898/1970, appunto dedicato all’assegno disposto a seguito dello scioglimento del matrimonio o dell'unione civile.

Commissione Giustizia su proposta di legge in linea con la Cassazione

Il testo della proposta tiene conto degli ultimi orientamenti della giurispridenza di legittimità e, in particolare, delle sentenze di Cassazione n. 11504/2017, con cui è stato sostanzialmente superato il criterio del diritto a mantenere il tenore di vita goduto durante il matrimonio, e n. 18287/2018, con cui le Sezioni Unite civili hanno affermato la funzione assistenziale nonché compensativa e perequativa dell’assegno di divorzio, con necessario accertamento dell’inadeguatezza dei mezzi dell’ex coniuge stesso e dell’impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.

Proprio per allineare la normativa a questi innovativi orientamenti, tenendo conto anche degli ultimi mutamenti economico-sociali, la proposta di legge (unitamente agli ultimi emendamenti approvati) prevede la riscrittura del sesto comma dell’articolo 5 citato, dedicato all’attribuzione dell’assegno di divorzio. 

Riscrittura dei criteri di attribuzione

Così, ai fini dell’attribuzione dell’assegno divorzile in favore di uno dei due coniugi il tribunale è tenuto a valutare:

  • la durata del matrimonio:
  • le condizioni personali ed economiche in cui i coniugi vengono a trovarsi a seguito dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • l'età e lo stato di salute del soggetto richiedente;
  • il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune;
  • il patrimonio e il reddito di entrambi;
  • la ridotta capacità reddituale dovuta a ragioni oggettive, anche in considerazione della mancanza di un’adeguata formazione professionale o di esperienza lavorativa, quale conseguenza dell’adempimento dei doveri coniugali, nel corso della vita matrimoniale;
  • l’impegno di cura di figli comuni minori, disabili o comunque non economicamente indipendenti.

Assegno a tempo per ragioni contingenti

Da segnalare, la novità secondo cui è possibile che venga predeterminata anche la durata dell’assegno nei casi di ridotta capacità reddituale del richiedente, dovuta a ragioni contingenti o comunque superabili.

Decadenza per nuove nozze, unioni civili o stabili convivenze

Inoltre, si prevede che l’assegno non sia più dovuto nel caso di nuove nozze, di unione civile con altra persona o di una stabile convivenza anche non registrata del richiedente l’assegno.

In detti casi, l’obbligo di corresponsione dell’assegno non sorge nuovamente dopo la separazione o lo scioglimento dell’unione civile o di cessazione dei rapporti di convivenza.

Le nuove previsioni si applicherebbero anche ai procedimenti per lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ancora in corso.

Il testo, dopo l’esame degli ultimi emendamenti, è stato sottoposto al parere delle altre commissioni competenti e verrà poi trasmesso all’Assemblea di Montecitorio.

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