Assegno sociale a stranieri extra Ue: parola alla Corte di giustizia

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Assegno sociale a stranieri extra Ue: parola alla Corte di giustizia

L’assegno sociale rientra nell'ambito applicativo della Direttiva 2011/98?

E' conforme al diritto europeo una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico di cui alla medesima direttiva, una provvidenza, come l'assegno sociale, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo?

La Corte costituzionale ha deciso di sottoporre tali quesiti alla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Lo ha fatto con ordinanza n. 29 del 27 febbraio 2024, con cui ha deciso di sospendere il procedimento in corso e trasmettere alla Corte Ue questione pregiudiziale, ai sensi e per gli effetti dell’art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Ue.

Il tutto nell'ambito di un giudizio che vedeva contrapposti l’INPS e una cittadina albanese, titolare di permesso di soggiorno per motivi familiari, ma priva di permesso di soggiorno di lungo periodo, in merito alla domanda avanzata da quest'ultima ai fini del riconoscimento dell'assegno sociale.

Alla Consulta era stato chiesto di vagliare la legittimità costituzionale dell’art. 80, comma 19, della Legge n. 388/2000, nella parte in cui condiziona la corresponsione dell’assegno sociale ai cittadini extracomunitari al possesso della ex carta di soggiorno.

La questione relativa a tale normativa era stata sollevata dalla Corte di cassazione con ordinanza n. 82/2023, per sospetta violazione degli artt. 3, 11, 38, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e all’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva Ue 2011/98.

Direttiva, quest'ultima, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Il quesito rimesso alla Corte di giustizia Ue

Ebbene. La Corte costituzionale ha deciso di chiedere ai giudici europei se l’art. 12, paragrafo 1, lettera e), della richiamata direttiva, quale espressione concreta della tutela del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale, debba essere interpretato nel senso che nel suo ambito di applicazione rientri anche la provvidenza dell’assegno sociale, per come disciplinato nel testo di Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

Da chiarire, in tale contesto, se il diritto dell’Unione osti ad una normativa nazionale che non estende agli stranieri titolari del permesso unico la provvidenza sopra citata, già riconosciuta agli stranieri a condizione che siano titolari di permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

La Consulta, in proposito, ha evidenziato di dubitare che la sola titolarità di un permesso di soggiorno che consente di lavorare ai sensi della citata direttiva conferisca al cittadino extra Ue il diritto di accedere alle prestazioni “miste” alle stesse condizioni dei cittadini del Paese membro in cui soggiorna.

Da qui la necessità di richiedere alla Corte Ue l’interpretazione delle disposizioni del diritto dell’Unione che incidono sulla soluzione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale.

La parola, a questo punto, passa alla Corte di giustizia Ue.

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