Assicurazione INAIL per socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative

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L’INAIL, con nota prot. n. 1501 del 27 febbraio 2015, ha risposto ad un quesito posto dal Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro in merito all’obbligo assicurativo per un socio amministratore unico addetto a prestazioni amministrative.

L’Istituto ha precisato che l’assoggettamento dell’amministratore unico di una società all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro ricorre nel caso prospettato, sotto il profilo del requisito soggettivo, dato che lo stesso è socio della medesima società comunque denominata, costituita od esercitata.

L’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, infatti, estende la tutela assicurativa sui soci che svolgono un’attività lavorativa, manuale o non manuale in favore della società medesima con carattere di abitualità, professionalità e sistematicità. Questo particolare tipo di rapporto, che viene solitamente qualificato dalla giurisprudenza come “dipendenza funzionale”, non richiede che tra i soci esercenti attività manuale in favore della società e la società medesima intercorra un rapporto di subordinazione vero e proprio, ma vuole significare lo svolgimento di un’attività materiale, diretta al conseguimento dello scopo sociale, inserita all’interno dell’organizzazione sociale e con gli strumenti da questa forniti.

In conclusione, per l’INAIL l’amministratore unico che sia socio della società che gestisce e che svolge un’attività manuale protetta, si trova anch’egli in posizione di “dipendenza funzionale” rispetto alla società dallo stesso amministrata, purché svolga manualmente una delle attività protette ai sensi dell’art. 1 del DPR n. 1124/65, necessarie al raggiungimento dello scopo sociale, in conformità alle direttive della società e all’interno dell’organizzazione sociale.
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  • ItaliaOggi, p. 35 - Amministratori unici nell’Inail - Cirioli

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