Associazioni e tributi: condizioni soggettive per fruire delle agevolazioni

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Associazioni e tributi: condizioni soggettive per fruire delle agevolazioni

Disordine contabile e violazioni di carattere puramente formale sono insufficienti per affermare la natura commerciale dell'ente.

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 553 dell'11 gennaio 2023, ha accolto il ricorso avanzato da un'associazione contro la decisione, di merito, confermativa di un avviso di accertamento con il quale, a seguito di PVC, erano state recuperate IRES, IVA e IRAP.

Nell'avviso, era stata contestata la natura di ente non commerciale della contribuente e si era proceduto con la ricostruzione induttiva dei ricavi sulla base delle entrate contabilizzate nel periodo d'imposta di riferimento.

La CTR, nel rigettare l'opposizione dell'associazione, aveva considerato che l'ente avesse natura commerciale, avendo rilevato una tenuta approssimativa dei libri sociali e la mancata osservanza degli obblighi fiscali per la parte commerciale dell'attività.

L'associazione si era rivolta alla Suprema corte, lamentando violazione e falsa applicazione di legge e deducendo, tra i motivi, che le proprie disposizioni statutarie erano conformi al disposto dell'art. 148 del TUIR risultando anche rispettati i principi di effettività della partecipazione e di democraticità all'interno dell'associazione.

Nell'accogliere parte delle doglianze promosse dalla ricorrente, la Suprema corte ha enunciato il seguente principio di diritto: "Ai fini del rispetto delle condizioni soggettive per la fruizione delle agevolazioni di cui all'articolo 148, commi 3, 5, 6 e 7 TUIR occorre che le disposizioni contenute nell'atto costitutivo o nello statuto dell'associazione risultino conformi a quanto indicato nell'articolo 148, comma 8, TUIR e che sia assicurato in concreto, durante lo svolgimento dell'attività associativa, il rispetto e l'attuazione dei principi di partecipazione e di democraticità a beneficio degli associati".

Orbene, nella specie, il giudice d'appello non aveva operato secondo tali assunti, essendosi limitato ad accertare il disordine contabile ed incentrandosi su violazioni di carattere puramente formale senza accertare la conformità delle clausole statutarie alle previsioni normative.

La CTR, inoltre, non aveva nemmeno accertato la mancanza di effettività della partecipazione e di democraticità all'interno dell'ente associativo.

Il ricorso promosso dalla contribuente andava, ciò posto, accolto, con rinvio per un nuovo esame di merito della vicenda.

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