Assunzioni agevolate lavoratori svantaggiati. Istruzioni operative da Inps e Ministero

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 Con la circolare Inps n. 111 del 24 luglio 2013,  sono state pubblicate le  istruzioni operative che consentono alle aziende di beneficiare dell'incentivo introdotto, a partire  dal 1° gennaio 2013, dalla riforma Fornero (Legge 92/2012).

Il beneficio consiste in uno sconto sui contributi dovuti dai datori di lavoro che assumono o hanno assunto, dal 1° gennaio 2013, lavoratori “over 50” e donne appartenenti a categorie svantaggiate.

Dopo aver ricordato che a decorrere dall’inizio del 2013 l’articolo 4, commi 8-11 della Legge n.92/2012 prevede una riduzione del 50% della contribuzione dovuta dal datore di lavoro per l’assunzione di alcune particolari categorie di lavoratori, l’Ente previdenziale fornisce una panoramica delle disposizioni normative che regolano l’agevolazione e illustra le indicazioni operative per il godimento dell’incentivo.

Categorie di soggetti ammessi al beneficio

La Legge Fornero aveva fissato in 4 le categorie di lavoratori che possono fruire dell'incentivo:

a) uomini o donne con almeno cinquant'anni di età e "disoccupati da oltre dodici mesi";

b) donne di qualsiasi età, residenti in aree svantaggiate e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";

c)  donne di qualsiasi età, con una professione o di un settore economico caratterizzati da un'accentuata disparità occupazionale di genere e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi";

d) donne di qualsiasi età, ovunque residenti e "prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi”.  

In pratica, però, la circolare 111/2013 regola solo l’applicazione dell’incentivo in relazione agli uomini e alle donne con almeno cinquant’anni di età e disoccupati da oltre dodici mesi, rinviando ad  una successiva circolare ministeriale le specifiche riguardanti le altre tre casistiche sopra indicate. Trattandosi di donne di qualsiasi età che, tra l’altro, devono essere “prive di un impiego regolarmente retribuito”, l‘Inps, nel formulare le proprie riserve, rimanda al Ministero del Lavoro il compito di interpretare, secondo conformità, tale locuzione legislativa.  

Inoltre, sempre secondo le indicazioni fornite dall’Inps, l'incentivo deve aderire ai parametri del regolamento comunitario 800/2008. Pertanto, l'assunzione, la proroga e la trasformazione sono premiate nel caso in cui realizzino un incremento netto del numero dei dipendenti rispetto alla media dei dodici mesi precedenti; non vengono considerate le dimissioni del lavoratore, la sua sopravvenuta invalidità, il pensionamento, la riduzione volontaria dell'orario di lavoro e i licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. Ai fini della valutazione dell'incremento occupazionale, il numero dei dipendenti è calcolato in unità di lavoro annuo.

Rapporti agevolati e misura dell’incentivo

Sono incentivate, le assunzioni dirette, quali:

·         le assunzioni a tempo indeterminato;

·         le assunzioni a tempo determinato;

·         le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato;

·         il part-time;

-    i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro, ai sensi della legge n. 142/2001.

Restano esclusi dalla facilitazione, invece, i rapporti di lavoro ripartito, domestico, intermittente e accessorio.

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% dei contributi Inps a carico del datore di lavoro.

In caso di assunzione a tempo indeterminato, la riduzione spetta per diciotto mesi.

In caso di assunzione a tempo determinato, la riduzione spetta fino a dodici mesi.

Se il rapporto viene trasformato a tempo indeterminato, la riduzione è riconosciuta per complessivi diciotto mesi.

L’incentivo spetta anche in caso di proroga del rapporto – effettuata in conformità alla disciplina del rapporto a tempo determinato - fino al limite complessivo di dodici mesi.

Ai fini del riconoscimento dell’incentivo, la trasformazione a tempo indeterminato deve intervenire entro la scadenza del beneficio.

Per espressa previsione normativa, l’incentivo spetta anche in caso di assunzione a scopo di somministrazione.

In relazione a questa particolare tipologia contrattuale:

L’incentivo spetta all’agenzia di somministrazione sia per le assunzioni a tempo indeterminato che determinato.

Per le assunzione a tempo indeterminato o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine agevolato, l’incentivo spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per i periodi di somministrazione  a tempo determinato; spetta anche mentre il lavoratore è in attesa di assegnazione.

Se il lavoratore rimane in attesa di assegnazione, continuano a spettare - se non scaduti - gli incentivi; la riduzione contributiva spetta in relazione ai contributi dovuti sull’indennità di disponibilità.

            -> Misura dell’incentivo in caso di contratto di somministrazione

Se l’assunzione è a tempo indeterminato: l’agenzia potrà fruire del beneficio per un periodo continuativo di 18 mesi, che può essere diminuito per evitare che il singolo utilizzatore ne fruisca per un periodo complessivo superiore a diciotto mesi, se ha già in precedenza beneficiato dell’incentivo.

Viceversa, il periodo agevolato non va diminuito se, tra il precedente e l’attuale godimento da parte dell’utilizzatore,  il lavoratore abbia cessato di essere disoccupato e sia poi tornato ad esserlo, iniziando a maturare da zero un nuovo periodo di disoccupazione superiore a dodici mesi.

Se l’assunzione è a tempo determinato: il limite massimo di durata dell’incentivo di 12 mesi non deve essere riferito all’agenzia, ma al singolo utilizzatore.

La stessa agenzia può pertanto superare il limite di 12 mesi complessivi previsti per l’assunzione a tempo determinato dello stesso lavoratore; è necessario però che, al momento di ogni assunzione, il lavoratore possieda lo stato di disoccupazione da oltre 12 mesi e la somministrazione sia effettuata in favore di utilizzatori diversi e non collegati tra loro.

Nel riepilogare le condizioni che danno diritto all’incentivo – adempimento degli obblighi contributivi, osservanza delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, applicazione dei principi stabiliti dall’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge 92/2012 e tutte le altre condizioni generali di compatibilità con il mercato interno - la circolare n. 111/2013 specifica anche che: qualora dovessero sussistere i presupposti per l’applicazione delle agevolazioni contributive per l’assunzione di disoccupati di qualunque età, inattivi  da almeno 24 mesi, di cui all’articolo 8, comma 9, della Legge n. 407/1990, si applicherà quest’ultimo beneficio.

Adempimenti per i datori di lavoro: Istruzioni operative

Già nella circolare n.13/2013, l’Inps rinviava ad un successivo documento di prassi il compito di definire le istruzioni operative per inoltrare materialmente la richiesta di accesso al beneficio.

Fino ad oggi, quindi, i datori di lavoro non hanno potuto fruire di tale misura agevolativa. La circolare n. 111/2013 ha colmato il vuoto riguardante la parte degli adempimenti, specificando quanto segue.

Per richiedere l'incentivo va inoltrata all'Inps una apposita comunicazione telematica.

La comunicazione deve essere presentata usando il modulo di istanza on-line “92-2012", da reperire all’interno del Cassetto previdenziale Aziende, sul il sito internet dell’Istituto.

La comunicazione deve essere presentata prima dell’invio della denuncia contributiva con cui viene indicata la contribuzione agevolata.

Entro il giorno successivo all’inoltro, i sistemi informativi centrali effettuano alcuni controlli formali e attribuiscono un esito positivo o negativo alla comunicazione.

Successivamente, in sede di verifica amministrativa, l’Inps effettuerà i necessari controlli circa la sussistenza effettiva dei presupposti dell’incentivo.

-> Modulo di comunicazione on-line per la fruizione dell’incentivo

Con il messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, l’Inps informa che, a decorrere dal  30 luglio 2013, all’interno del Cassetto previdenziale aziende ed aziende agricole del sito www.inps.it, è disponibile il modulo “92-2012” per la  comunicazione online finalizzata alla fruizione dell’incentivo. Il fac-simile del modello viene allegato al messaggio.

Si ricorda che tale modulo “92-2012”, deve essere utilizzato anche per le assunzioni, proroghe e trasformazioni a scopo di somministrazione.

Infine, il datore di lavoro può eliminare una comunicazione già inviata solo nella stessa giornata in cui ha proceduto all’invio, prima dell’elaborazione da parte dei sistemi centrali.

->  Datori di lavoro che operano con il sistema Uniemens  

Il lavoratore agevolato dovrà essere indicato nel flusso Uniemens con il codice "55".

L'incentivo riguarda le assunzioni intervenute a decorrere da gennaio 2013. Per i rapporti instaurati fino al mese di luglio 2013, le cui istanze avranno ricevuto esito positivo dall'Inps, i datori di lavoro potranno recuperare le differenze a credito con una delle denunce riferite ai periodi fino ad ottobre 2013.

A tal fine, l'importo dovrà essere esposto con il codice L431 da inserire nell'elemento "ImportoACredito" all'interno di "Denuncia Individuale", "dati retributivi", "AltreACredito", "CausaleACredito".

Viceversa, se il datore di lavoro ha esposto il codice “L431” per conguagli non spettanti, le somme indebitamente conguagliate dovranno essere restituite valorizzando nell’elemento “CausaleADebito” di “AltreADebito” di “DenunciaIndividuale” il nuovo codice causale “M431”.

Per quanto riguarda i lavoratori agricoli: vista la periodicità trimestrale della trasmissione telematica delle dichiarazioni di manodopera agricola, i datori di lavoro agricoli ammessi all’incentivo inizieranno a denunciare il lavoratore agevolato con il modello DMAG/Unico relativo al terzo trimestre (luglio – settembre 2013).

Dal Lavoro sciolte le riserve per l’assunzione di donne disoccupate. Bonus anche sui premi Inail

La risposta del Ministero del Lavoro alle richieste dell’Inps non si è fatta attendere molto. Con la circolare n. 34 del 25 luglio 2013, il Dicastero ha offerto un’interpretazione esplicativa del Decreto 20 marzo 2013, con cui è stata fornita la definizione di soggetto “privo di impiego regolarmente retribuito”, e delineato le condizioni operative per l’accesso al beneficio anche per le altre tipologie di assunzioni di categorie di lavoratori socialmente svantaggiati.  

La prima precisazione resa dal Ministerro è che le agevolazioni per le nuove assunzioni di donne e “over 50” previste dalla riforma Fornero -  in vigore dallo scorso 1° gennaio - si applicano non solo ai contributi sociali dovuti all’Inps ma anche ai premi Inail, sulla base di un conforme parere della Direzione Generale per le Politiche Previdenziale ed Assicurative e del Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Dunque, per i neo assunti di cui alla Legge n. 92/2012 è prevista la riduzione alla metà anche dei premi assicurativi Inail dovuti dai datori di lavoro.

Per quanto riguarda, poi, l’assunzione di donne “prive di un impiego regolarmente retribuito” da sei a 24 mesi, il Ministero del Lavoro è prontamente intervenuto con una più esaustiva lettura del DM 20 marzo 2013, specificando che con riferimento al lavoro subordinato a rilevare è la durata del rapporto di lavoro e non tanto la regolarità contributiva dello stesso.  

Di conseguenza, la condizione di lavoratrici “non regolarmente retribuite” ricorre:

- nei rapporti di lavoro subordinato se la durata è inferiore a 6 mesi;

- nei rapporti di lavoro autonomo se la remunerazione base annuale è inferiore a 4.800 euro;

- nei rapporti di lavoro parasubordinato se la remunerazione base annuale è inferiore a 8.000 euro.

Pertanto, per vedere se l’assunzione della lavoratrice può essere agevolata o meno è necessario fare una verifica riferita ai 6 oppure ai 24 mesi precedenti la data di costituzione del nuovo rapporto di lavoro, a seconda del tipo di assunzione, per accertare che la stessa non abbia svolto altro lavoro con le suddette caratteristiche.

Inoltre, è precisato anche che l’accertamento di tale condizione è scollegata dallo status di disoccupato previsto dal Dlgs n. 181/2000: non è, infatti, necessaria la previa registrazione del soggetto presso il Centro per l’impiego.

Con riferimento alla residenza delle lavoratrici, infine, il Ministero ricorda che le Regioni che danno titolo alle agevolazioni possono essere desunte dall’elenco reso disponibile sulla pagina web: www.dps.mef.gov.it/qsn/qsn­_aiuti_di:stato. Per quanto riguarda, invece, le altre aree e gli specifici settori si rinvia ad un apposito DM in preparazione.

A seguito dei suddetti chiarimenti ministeriali, i datori di lavoro interessati potranno applicare anche la riduzione contributiva prevista per le donne di qualsiasi età residenti in aree svantaggiate e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi” oppure ovunque residenti e “prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi”.

Resta, al momento, da sciogliere solo il nodo dell’applicazione dell’agevolazione alle donne impiegate in un settore economico caratterizzato da un eccessivo tasso di disparità occupazionale, per le quali si attende la pubblicazione del necessario decreto ministeriale.    

QUADRO NORMATIVO

- Circolare n. 111 del 24 luglio 2013, Inps

- Circolare n. 34 del 25 luglio 2013, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

- Messaggio n. 12212 del 29 luglio 2013, Inps

- Legge 28 giugno 2012, n. 92

- Decreto 20 marzo 2013, Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali

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