Attività di gestione dei fondi pensione soggetta a Iva se semplice prestazione materiale

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Circa il trattamento ai fini Iva da applicare ai servizi di gestione amministrativa e contabile dei fondi pensione forniti da un soggetto esterno che svolge l’attività in outsourcing, l’agenzia delle Entrate emana la risoluzione n. 114/E/2011, nella quale specifica che l’applicazione dell’imposta va valutata con riferimento al singolo caso e dipende da quanto stabilito nell’ambito del singolo contratto.

Facendo riferimento alla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue in tema di fondi comuni d’investimento (sentenza del 4 maggio 2006), l’Agenzia chiarisce quando la fattura emessa da una società di servizi nei confronti del fondo debba scontare l’aliquota Iva ordinaria e quando, invece, usufruisca dell’esenzione dall’imposta ai sensi dell'articolo 10, primo comma, n. 1 del Dpr 633/72.

I tecnici del Fisco, nel ribadire l’esenzione dei servizi di “gestione”, hanno specificato che è irrilevante che tali servizi di gestione amministrativa e contabile siano forniti da un gestore esterno o effettuati internamente, con strumenti elettronici. Ciò che conta è che essi formino comunque un “insieme distinto, valutato globalmente”, che abbia l'effetto di adempiere le funzioni specifiche ed essenziali della gestione del fondo.

Ne deriva, quindi, che non possono fruire dell’esenzione i servizi di fornitura di una semplice prestazione materiale o tecnica (messa a disposizione di un sistema informatico), che scontano invece l’Iva ordinaria.

Inoltre, è necessario verificare se la responsabilità del soggetto esterno sia limitata alle prestazioni tecniche (imponibili) o si estenda ai servizi specifici ed essenziali, operazioni per le quali è prevista l’esenzione.
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