Autodichiarazione dei redditi 2021 per NASpI e DIS-COLL

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Autodichiarazione dei redditi 2021 per NASpI e DIS-COLL

Importante deadline per i disoccupati beneficiari di NASpI o di DIS-COLL che hanno intrapreso un'attività lavorativa autonoma o avviato una impresa individuale: se sono esentati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, devono presentare all'INPS un'autodichiarazione dei redditi percepiti nel 2021 tassativamente entro il 31 marzo 2022.

Vediamo chi è tenuto all'adempimento e le pesanti conseguenze per coloro che non dovessero adempiere nei termini di legge.

Autodichiarazione dei redditi effettivi: NASpI

L’art. 10, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 prevede che, in caso di svolgimento di un'attività lavorativa in forma autonoma, di impresa individuale o parasubordinata (INPS, circolare n. 94 del 12 maggio 2015), dalla quale è ricavabile un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917), il lavoratore beneficiario della NASpI è tenuto a informare l'INPS entro 30 giorni dall'inizio dell'attività, dichiarando il reddito annuo presunto con il servizio NASpICOM (entro un mese, chiarisce l'INPS, dall'inizio dell'attività o entro un mese dalla domanda di NASpI, se l’attività era preesistente).

L'indennità NASpI è ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto, rapportato al periodo di tempo che intercorre tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

La riduzione viene successivamente ricalcolata d'ufficio al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei casi di esenzione dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, il beneficiario è tenuto a presentare all’INPS un'apposita autodichiarazione del reddito effettivamente percepito e ricavato dall'attività lavorativa autonoma, entro il 31 marzo dell’anno successivo (pertanto entro il 31 marzo 2022 per i redditi relativi al 2021).

La mancata presentazione dell'autodichiarazione, oltre a causare la decadenza dalla prestazione, obbliga il lavoratore a restituire la NASpI percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma.

Durante la fruizione della NASpI, il lavoratore può modificare il reddito dichiarato presentando una nuova dichiarazione “a montante”, cioè comprensiva del reddito precedentemente dichiarato e delle variazioni a maggiorazione o a diminuzione. Dalla data della nuova dichiarazione, l'INPS rideterminerà l’importo della trattenuta sull’intero reddito, diminuito delle quote già eventualmente recuperate.

N.B. Si ricorda che, la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo delle indennità di disoccupazione NASpI è pari a 1.250,87 euro per il 2022. L’importo massimo mensile, per la quale non opera la riduzione di cui all’articolo 26 della legge n. 41/1986, per il 2022, è pari a 1.360,77 euro.

Inoltre, la legge di Bilancio 2022, con riferimento agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, ha disposto che la NASpI si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (e non dal quarto mese, come stabilito precedentemente) e che tale riduzione decorre dal primo giorno dell’ottavo mese di fruizione per i beneficiari di NASpI che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età alla data di presentazione della domanda.

Autodichiarazione dei redditi effettivi: DIS-COLL

L’art. 15, comma 12, del decreto legislativo n. 22 del 2015 conferma lo stesso adempimento dichiarativo a carico dei beneficiari della DIS-COLL.

Più nel dettaglio, il beneficiario di indennità DIS-COLL che intraprenda o sviluppi un’attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o un’attività parasubordinata (INPS, circolare 27 aprile 2015, n. 83), dalla quale derivi un reddito che corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) deve comunicare (con il servizio DIS-COLL-COM) all’INPS, entro 30 giorni rispettivamente dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DIS-COLL, il reddito che presume di trarre dall'attività.

La prestazione DIS-COLL verrà conseguentemente ridotta di un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al periodo che intercorre tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

La riduzione viene poi ricalcolata d'ufficio all'atto della presentazione della dichiarazione dei redditi. Chi non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi deve comunicare all’INPS, con apposita autodichiarazione, il reddito effettivamente ricavato dall'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale entro il 31 marzo dell’anno successivo.

Anche per il percettore di DIS-COLL è ammessa la possibilità di modificare il reddito dichiarato con una nuova dichiarazione “a montante”, con rideterminazione dell'importo della trattenuta sull’intero reddito secondo le regole già illustrate per la NASpI.

Il lavoratore disoccupato che non presenta l'autodichiarazione è tenuto a restituire la DIS-COLL percepita dalla data di inizio dell'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale.

N.B. Si ricorda che la retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL per il 2022 è pari a 1.250,87 euro e che l’importo massimo mensile non può in ogni caso superare, per lo stesso anno, 1.360,77 euro.

La legge di Bilancio 2022 ha previsto che, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022, la DIS-COLL non può in ogni caso superare la durata massima di 12 mesi (precedentemente la durata massima era di 6 mesi) e che la misura si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione (anziché dal quarto mese, come precedentemente previsto).

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