Autotela obbligatoria, diniego tra gli atti impugnabili

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Autotela obbligatoria, diniego tra gli atti impugnabili

Tra le numerose novità contenute nello schema del decreto legislativo di riforma del contenzioso tributario, approvato dal Governo il 16 novembre 2023, assume sicuro rilievo anche la previsione che include, tra gli atti impugnabili, il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela.

Questo, nei casi previsti dall’articolo 10-quater, comma 2, della Legge n. 212/2000 di cosiddetta autotutela obbligatoria.

Rifiuto autotutela obbligatoria tra gli atti impugnabili

La modifica è stata messa a punto con l'intento di attuare i criteri direttivi dettati, in materia, dalla Legge delega di riforma fiscale (Legge n. 111/2023), al fine di deflazionare il contenzioso tributario, nonché di coordinare le previsioni anche alle novità da ultimo introdotte con la bozza di revisione dello Statuto dei diritti del contribuente.

Bozza, quest'ultima, che ha appunto riscritto la parte dello Statuto dedicata all’autotutela obbligatoria, prevedendo che siano circoscritti i casi a fronte dei quali l’ente impositore ha l’obbligo di agire in autotutela.

Nella bozza del decreto sul contenzioso fiscale, come detto, il rifiuto espresso o tacito sull’istanza di autotutela obbligatoria viene espressamente incluso nel novero degli atti impugnabili.

Al fine, poi, di coordinare la nuova previsione con quanto disposto rispetto ai termini per la proposizione del ricorso, il rifiuto sull'istanza di autotutela viene equiparato al diniego tacito di rimborso.

E così, in caso di inerzia dell’Ufficio finanziario o di rifiuto espresso, il contribuente potrà avanzare ricorso dopo il novantesimo giorno dalla presentazione dell’istanza di autotutela e fino a quando il relativo diritto non risulti prescritto.

Udienze a distanza: disciplina specifica

Tra le altre novità, la bozza introduce anche una specifica disciplina per le udienze a distanza, che possono essere richieste anche su iniziativa di una sola delle parti costituite, con revisione, altresì, degli strumenti volti a garantire la partecipazione di tutte le parti sia in presenza sia da remoto.

Si dispone, così, che:

  • contribuenti, difensori, enti impositori, soggetti della riscossione, giudici e personale amministrativo delle corti di giustizia tributaria possono partecipare da remoto alle udienze di trattazione in camera di consiglio e di discussione in pubblica udienza;
  • la discussione da remoto è chiesta nel ricorso, nel primo atto difensivo o in apposita istanza notificata alle altre parti;
  • in caso di trattazione delle cause da remoto, la segreteria è tenuta a comunicare, almeno 3 giorni prima dell'udienza, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento;
  • nel verbale di udienza viene dato atto delle modalità con cui si accerta l’identità dei partecipanti e della loro libera volontà di parteciparvi.

I verbali e le decisioni deliberate all’esito dell’udienza o della camera di consiglio da remoto si considerano formati ed assunte nel comune in cui ha sede l’ufficio giudiziario presso il quale è stato iscritto il ricorso trattato.

Il luogo dal quale si collegano giudici, difensori, parti che si difendono personalmente e personale amministrativo è considerato aula di udienza a tutti gli effetti di legge.

Dispositivo: lettura immediata o deposito entro sette giorni

Al fine di una garantire una tempestiva comunicazione del dispositivo dei provvedimenti giurisdizionali, viene introdotta anche la previsione della lettura immediata del dispositivo da parte del collegio giudicante.

Questo, salva facoltà del medesimo collegio di riservarne il deposito in segreteria, con contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite, entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.

Sentenza in forma semplificata

Ulteriore novità che si segnala è volta a dare attuazione ai criteri di semplificazione della normativa processuale: si tratta della possibilità che venga emessa sentenza in forma semplificata, nei casi in cui il giudice ravvisi la manifesta fondatezza, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso.

Nelle predette ipotesi, la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero, se del caso, a un precedente conforme.

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