Avvisi di accertamento 2020, regole per la ripresa della notifica

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Avvisi di accertamento 2020, regole per la ripresa della notifica

Gli atti di accertamento emessi entro la fine dell’anno 2020 e sospesi a causa del Covid-19 possono riprendere il loro iter e la relativa notifica, negli anni 2021 e 2022, è disciplinata dalle regole attuative disposte dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n. prot. 88314 del 6 aprile 2021.

Il provvedimento, infatti, al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali, attua le disposizioni del comma 6 dell’articolo 157 del DL 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77, tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 5 del DL 22 marzo 2021, n. 41.

Grazie ad esso, gli uffici provvederanno a notificare gli atti di accertamento e gli altri provvedimenti impositivi, diversi dalle cartelle di pagamento, che risultavano in scadenza tra l’8 marzo e il 31 dicembre 2020.

Dl Rilancio, sospensione attività di notifica atti di accertamento

Tenendo conto delle difficoltà che la crisi economica, conseguente alla pandemia da Covid-19, ha generato sui contribuenti, l’articolo 157 del Decreto Rilancio ha previsto che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tenere conto del periodo di sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020, che scadono tra l’8 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono emessi dagli uffici entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo indicato dal comma 1 dell’articolo 157;

  • gli atti e le comunicazioni, elaborati centralmente con modalità massive entro il 31 dicembre 2020, sono notificati, inviati o messi a disposizione nel periodo indicato dal comma 2-bis dell’articolo 157;

  • per gli atti e le comunicazioni caratterizzati da indifferibilità e urgenza e nei casi in cui l’emissione dell’atto è necessaria al perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi, la notifica può essere effettuata senza tener conto delle deroghe citate.

Agenzia, attuazione proroga dei termini di accertamento

Lo stesso articolo 157 del Decreto Rilancio, al comma 6, rinviava ad uno o più provvedimenti delle Entrate le modalità di attuazione delle suddette disposizioni.

Così, con il provvedimento n. 88314/2021, il direttore Ruffini ha individuato le modalità di applicazione della proroga dei termini per la notifica, in modo che distribuendo le attività in un arco temporale più ampio, possa essere reso più agevole l’adempimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti interessati.

In particolare, vengono fornite indicazioni agli uffici con riferimento alla ripresa delle attività e sancito quanto segue:

  • gli atti di accertamento e gli altri provvedimenti impositivi individuati dall’articolo 157, comma 1, del Dl n. 34/2020 devono essere notificati “distribuendoli in modalità pressoché uniforme, seguendo prioritariamente l’ordine cronologico di emissione”. Gli uffici possono derogare a quanto sopra nei casi di indifferibilità e urgenza, “o al fine del perfezionamento di adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi”.
  • la notificazione degli atti e l’invio delle comunicazioni di cui al comma 2 dell’articolo 157 del decreto 2020 devono essere distribuiti nel periodo indicato dal successivo comma 2-bis, tenendo conto anche delle notificazioni degli atti, degli invii delle comunicazioni e della messa a disposizione degli inviti elaborati dopo il 31 dicembre 2020 e dei tempi necessari all’espletamento degli adempimenti propedeutici al regolare esercizio delle attività di riscossione.

Di fatto, il decreto direttoriale sblocca la spedizione delle comunicazioni, prevedendo un criterio tendenzialmente temporale che tenga conto del sovrapporsi degli atti elaborati dopo il periodo di sospensione, ma nulla specifica in merito alla modalità su come verrà fornita la prova della sottoscrizione entro fine 2020.

Infine, a seguito della pubblicazione del Decreto Sostegni (Dl n. 41/2021), è, inoltre, disposto che gli avvisi derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni tributarie relative al 2017 e al 2018 possono essere definiti senza applicazione di sanzioni.

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