Bancarotta senza l'aggravante della pluralità dei fatti

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La Corte di cassazione – con sentenza n. 8403 depositata lo scorso 2 marzo 2011 - ha escluso che nei confronti di un amministratore di fatto di una società, condannato per bancarotta, fosse applicabile l'aggravante della pluralità dei fatti in quanto, “considerata l'omogeneità delle condotte violatrici della legge fallimentari, l'identità del bene leso e la sostanziale contestualità delle stesse” risultava assai difficile, nella specie, ravvisare la reciproca autonomia dei fatti stessi.

Secondo i giudici di legittimità, infatti, l'organo giudicante, qualora intenda applicare l'aggravante in esame, è tenuto “ad individuare e valorizzare la possibile indipendenza strutturale e modale degli episodi criminosi contestati”.
Anche in
  • ItaliaOggi, p. 22 – Per la bancarotta niente aggravanti - Alberici

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