Benefici a raggio più largo per le vittime del terrorismo
Autore: eDotto
Pubblicato il 02 dicembre 2008
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Nel fornire risposta ad un interpello, il Fisco (risoluzione 453/2008), confermando quanto in precedenza già ribadito dall’Inps (circolare n. 98/2008), riconosce che l’esenzione totale dall’Irpef di cui all’articolo 3, comma 2, della legge 206/2004 si applica alla totalità dei trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario. Viene così superata l’interpretazione restrittiva fornita dalla stessa Agenzia, con la risoluzione n. 39/E/2008, nella quale era stato affermato che l’esenzione dall’Irpef era applicabile unicamente al trattamento pensionistico in relazione al quale è stato riconosciuto l’aumento figurativo di dieci anni. Ai fini di una corretta interpretazione della norma citata, invece, l’Agenzia delle Entrate ritiene ora giusto che il termine “pensione” debba assumere un significato più vasto e ricomprendere, in generale, tutti i trattamenti pensionistici derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti, di cui fruiscono i soggetti considerati dalla legge n. 206/2004. Di conseguenza, l’esenzione totale dall’Irpef a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi si applica a tutti i trattamenti pensionistici diretti di cui è titolare il soggetto beneficiario.
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