Benefici per lavoratori con patologia asbesto che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica

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L’INPS, con circolare n. 80 del 21 aprile 2015, ha fornito chiarimenti in merito all’art. 1, c. 117, Legge n. 190/2014, concernente i benefici previdenziali riconosciuti agli ex lavoratori occupati nelle imprese che hanno svolto attività di scoibentazione e bonifica, affetti da patologia asbesto–correlata derivante da esposizione all’amianto.

L’Istituto dopo aver specificato quali sono i soggetti destinatari delle disposizioni di cui al citato comma 117, ha evidenziato che il beneficio consiste nella facoltà per i lavoratori di beneficiare di una maggiorazione dell'anzianità assicurativa e contributiva non superiore a 5 anni ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di anzianità, vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico nel corso del 2015, sulla base del regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto.

Sottolinea, inoltre, l’INPS che ai trattamenti pensionistici di anzianità in questione, si applica la disciplina in materia di regime delle decorrenze vigenti prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 201/2011, ovvero, la c.d. finestra mobile di cui all’art. 12, D.L. 78/2010, come modificato dall’art. 18, c. 22 ter, D.L. n. 98/2011, convertito dalla Legge n. 111/2011, il quale stabilisce, nei confronti di coloro che accedono alla pensione con un’anzianità contributiva non inferiore a 40 anni indipendentemente dall’età un ulteriore posticipo della decorrenza del trattamento pensionistico.

La decorrenza dei predetti trattamenti pensionistici deve collocarsi nel corso del 2015.

Ad ogni modo, per i soggetti che, a seguito del riconoscimento della maggiorazione dell’anzianità assicurativa e contributiva, perfezionano il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico in data anteriore al 2015, per espressa disposizione normativa, è preclusa la corresponsione di ratei arretrati.
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