Benefici prima casa. Muri perimetrali e divisori nella superficie utile

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Benefici prima casa. Muri perimetrali e divisori nella superficie utile

L'immobile originato dalla fusione di tre unità immobiliari ad uso abitazione che raggiunga una superficie utile superiore al limite di 240 mq va qualificato come di lusso.

E' pertanto legittimo l'avviso di liquidazione di imposta ed irrogazione di sanzioni emesso dall'Ufficio finanziario ai fini della revoca delle agevolazioni prima casa, con rideterminazione della maggiore Iva dovuta con aliquota pari al 22% sul corrispettivo della compravendita.

Abitazione ha superficie superiore ai limiti di legge? Via i benefici prima casa

La Corte di cassazione, con ordinanza n. 31712 del 27 ottobre 2022, ha accolto il ricorso con cui l'Agenzia delle Entrate si era opposta alla decisione con cui la CTR aveva aderito alle ragioni del contribuente, ritenendo illegittimo l'avviso in questione.

I giudici regionali, in particolare, erano giunti a tale ultima conclusione sul presupposto che dal calcolo della superficie utile andassero esclusi i muri perimetrali e quelli divisori nella loro totalità, con conseguente metratura dell'immobile de quo inferiore al limite di legge. Questo, per come si evinceva dalla perizia tecnica asseverata prodotta dal contribuente.

Muri come superficie utile

Per l'Amministrazione ricorrente, invece, tale lettura contrastava con l'interpretazione resa, sul tema, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale dal calcolo della superficie utile possono essere esclusi solo i locali espressamente menzionati non anche le murature dell'abitazione (perimetrali e divisori).

La Suprema corte ha aderito alla predetta doglianza, giudicandola fondata.

Ha in particolare rammentato che, con riferimento all'imposta di registro, ipotecarie o catastali, per stabilire se un'abitazione sia di lusso e, quindi, esclusa dai benefici per l'acquisto della prima casa, la sua superficie utile va calcolata alla stregua de DM Lavori pubblici n. 1072/1969.

Essa va quindi determinata in quella che - dall'estensione globale riportata nell'atto di acquisto sottoposto all'imposta - residua una volta detratta la superficie di balconi, terrazze, cantine, soffitte, scale e del posto macchina.

Al riguardo - si legge nella decisione - è stato anche chiarito che l'art. 6 del menzionato DM vada interpretato nel senso di dover escludere dal dato quantitativo globale della superficie dell'immobile solo i locali espressamente menzionati e non l'intera superficie non calpestabile.

Nella vicenda in esame, ciò posto, la CTR non si era attenuta ai predetti principi, atteso che, come detto, dalla superficie utile complessiva erano state escluse le metrature perimetrali e divisorie.

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