Bonus fiscali, regole OIC per la contabilizzazione

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Bonus fiscali, regole OIC per la contabilizzazione

Pubblicata la versione definitiva del documento OICComunicazione sulle modalità di contabilizzazione dei bonus fiscali”.

Terminato il periodo di due process statutariamente previsto, l’Organismo italiano di contabilità ha diffuso la versione definitiva del lavoro, che ha ad oggetto le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC delle detrazioni edilizie - dal Superbonus, al bonus facciate, ecobonus e sismabonus - oltre che degli effetti derivanti dall’esercizio delle opzioni di sconto in fattura e cessione del credito, ai sensi dell’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Il documento è stato sollecitato da una richiesta di parere avanzata dall’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto “le modalità di contabilizzazione per le imprese OIC del cd. Superbonus e altre detrazioni fiscali maturate a fronte di interventi edilizi”.

Nello specifico, l’Agenzia ha richiesto di porre attenzione sui seguenti quattro quesiti:

  • contabilizzazione nel bilancio della società committente del diritto alla detrazione;

  • contabilizzazione nel bilancio della società commissionaria dello sconto in fattura concesso alla società committente;

  • contabilizzazione nel bilancio della società (cedente) che in luogo della fruizione diretta della detrazione fiscale opta per la cessione del corrispondente credito di imposta ad un terzo soggetto;

  • contabilizzazione nel bilancio della società (cessionaria) che acquista il credito di imposta con facoltà di successiva cessione.

Per ciascuna di queste fattispecie vengono riportati in appendice al documento anche degli esempi concreti.

Diritto alla detrazione fiscale per la società committente

Riguardo la gestione contabile dei bonus da parte di un'impresa committente, che redige il bilancio nella forma ordinaria, specifica il documento OIC che il credito tributario derivante dalla spettanza delle detrazioni di carattere edilizio deve essere contabilizzato come un contributo in conto impianti.

Il credito tributario viene iscritto in bilancio ai sensi dei paragrafi 87-88 dell’OIC 16 nel momento in cui esiste la ragionevole certezza che le condizioni previste per il riconoscimento del contributo sono soddisfatte e che i contributi saranno erogati.

A tal punto, si può scegliere alternativamente di contabilizzare il credito:

  • a diretta riduzione dell'investimento sostenuto;

  • oppure dare luogo ad un risconto passivo che viene progressivamente rilasciato a conto economico nel periodo di ammortamento della immobilizzazione materiale iscritta.

Se la società committente opta per lo sconto in fattura, rileva il costo dell’investimento al netto dello sconto ottenuto; mentre per quanto attiene al credito dovranno applicarsi tutte le regole e procedure previste per il costo ammortizzato (cfr. OIC n. 15).

Sconto in fattura per la società commissionaria

La società commissionaria che effettua uno sconto in fattura al cliente per i lavori agevolabili iscrive il ricavo in contropartita ad un credito corrispondente alla somma dei seguenti elementi:

  • l’ammontare che sarà regolato tramite disponibilità liquide, tenuto conto del disposto del paragrafo 44 dell’OIC 15;
  • il valore di mercato del bonus fiscale, che sarà ricevuto per effetto dello sconto in fattura applicato, ai sensi del paragrafo 31 dell’OIC 15. Tale credito, al verificarsi dei presupposti previsti dalla normativa di riferimento per il riconoscimento dello sconto in fattura, sarà iscritto tra i crediti tributari.

La società commissionaria può utilizzare il credito in compensazione con i debiti tributari con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dalla società committente o cederlo successivamente.

Cessione del credito da parte della società cedente

Nella fattispecie della cessione del credito da parte della società cedente, quest’ultima rileva nel conto economico un onere o un provento finanziario (voci C16d e C17), perché questo è un credito ceduto a terzi, che, a loro volta, acquisiscono il diritto di compensazione con i propri debiti tributari.

In virtù di tale caratteristica, si propende per una classificazione dell’onere o del provento da cessione nella sezione finanziaria del conto economico in luogo alla sezione operativa, vista proprio la somiglianza con i titoli di debito, anch’essi cedibili a terzi.

In questa circostanza, il cedente potrebbe realizzare una differenza tra il corrispettivo pattuito e il valore contabile del credito al momento della cessione; se tale differenza è positiva si avrà un provento di natura finanziaria da contabilizzare alla voce c16 d) di conto economico, mentre diversamente si avrà un onere che va rilevato nella voce c17 di conto economico e, dunque, avente sempre natura finanziaria.

Ricezione del credito società cessionaria

Analogamente con quanto previsto per la società committente e commissionaria anche la società cessionaria, per effetto dell’acquisizione, rileva in bilancio un credito tributario valutato ai sensi dell’OIC 15. La società cessionaria può utilizzare il credito tributario in compensazione o cederlo.

Trattandosi di un credito acquistato e non generato, la società cessionaria iscrive il credito tributario al costo sostenuto.

Infine, l’OIC fa una precisazione che riguarda le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette microimprese.

Per queste categorie di soggetti è prevista una semplificazione: in entrambi i casi trovano applicazione le regole che valgono per le società che redigono il bilancio in forma ordinaria, fatta salva la possibilità per quest’ultime di non applicare il criterio del costo ammortizzato.

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