Buoni pasto, nuove regole in vigore

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Buoni pasto, nuove regole in vigore

E' in vigore il Decreto MiSE - n. 122 del 7 giugno 2017 - che modifica, in ottemperanza del Dl 50/2016, le norme sui servizi sostitutivi di mensa (buoni pasto), estendendone l'utilizzo anche presso gli agriturismi, gli ittiturismo, i mercatini e gli spacci aziendali.

Il decreto, inoltre permette di utilizzare fino ad otto buoni pasto in una volta.

Regole in breve

I buoni pasto restano:

  • utilizzabili esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l'orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto, nonché dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato;
  • non sono cedibili, né cumulabili oltre il limite di otto buoni, né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
  • utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale, dunque non si potrà avere il resto.

È facoltà del dipendente di sceglierli come compenso per il raggiungimento di determinati risultati aziendali.

Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, se cartacei, fino a euro 7 se in forma elettronica. Eventuali quote eccedenti il valore facciale del buono sono soggette a tassazione e contribuzione previdenziale.

Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 14 agosto - Buoni pasto, si cambia dal 9 settembre - Schiavone

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