Calcio femminile, iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti
Pubblicato il 21 febbraio 2023
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Con la circolare del 20 febbraio 2023, n. 24, l’Istituto Previdenziale fornisce le istruzioni in merito all’estensione dell’obbligo di iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti per le società sportive iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile.
NOTA BENE: L’obbligo di iscrizione Fondo pensione sportivi professionisti decorre dal 1° luglio 2023.
Ai sensi della legge 23 marzo 1981, n. 91, lo status di sportivo professionista è attribuito agli gli atleti, gli allenatori, i direttori tecnico-sportivi ed i preparatori atletici, che svolgono attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità nell'ambito delle discipline regolamentate dal CONI e che conseguono la qualificazione dalle federazioni sportive nazionali, secondo le norme emanate dalle federazioni stesse, con l'osservanza delle direttive stabilite dal CONI per la distinzione dell'attività dilettantistica da quella professionistica.
Iscrizione al Fondo pensione sportivi professionisti a seguito del passaggio al professionismo sportivo
A partire dal 1° luglio le società sportive che beneficiano dell'attività prestata dai predetti lavoratori subordinati o autonomi, sono obbligate ad adempiere ai relativi adempimenti contributivi in favore del Fondo pensione sportivi professionisti (FPSP).
In particolare, le disposizioni in merito all’obbligo di iscrizione al FPSP si applicano nei confronti delle seguenti figure professionali:
- direttori sportivi;
- direttori tecnici;
- atlete calciatrici;
- allenatori;
- preparatori atletici.
La forma contrattuale tipica è riconducibile a quella del lavoro subordinato, ammettendo quella autonoma soltanto al ricorrere di determinati presupposti.
Pertanto, l’obbligo contributivo e i relativi oneri di natura informativa conseguenti all’iscrizione al FPSP sono a carico del datore di lavoro anche in caso di lavoro autonomo, con diritto di rivalsa sulla quota a carico del lavoratore.
La contribuzione previdenziale (IVS) pari al 33% è così suddivisa:
- 23,81% a carico del datore di lavoro o committente;
- 9,19% a carico del lavoratore subordinato o autonomo.
I contributi saranno calcolati sulla retribuzione giornaliera ed entro determinati massimali, in base all’anzianità assicurativa del lavoratore:
- per gli sportivi professionisti “nuovi iscritti” privi di anzianità contributiva al 1° gennaio 1996, il contributo IVS si calcola sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile;
- per gli sportivi professionisti “vecchi iscritti” (con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995), il contributo IVS si calcola sulla retribuzione giornaliera entro il limite del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, diviso per 312;
Altresì, si applica:
- il contributo di solidarietà nella misura del 3,1% (rispettivamente l’1% a carico del datore di lavoro e il 2,1% a carico del lavoratore) sulla parte di retribuzione eccedente il massimale e fino all’importo stabilito annualmente;
- l’aliquota aggiuntiva pari all’1% a carico del lavoratore di cui all’articolo 3- ter del decreto legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.
Istruzioni operative
Le società sportive professionistiche iscritte al Campionato di Serie A di calcio femminile sono tenute a trasmettere le dichiarazioni retributive e contributive in base a quanto già illustrato con la circolare n. 154/2014 e il messaggio n. 5327/2015.
Il datore di lavoro/committente dovrà validare l’elemento “CodiceQualifica” presente nell’elemento “DatiParticolari” del flusso UniEmens, utilizzando i codici già in uso per i calciatori professionisti e per le altre figure di lavoratori sportivi.
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