Cartelle rateizzate ante Covid, alla cassa per non perdere il beneficio

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Cartelle rateizzate ante Covid, alla cassa per non perdere il beneficio

Il Decreto fiscale collegato alla Manovra di bilancio 2022 è intervenuto anche sui piani di rateizzazione già in essere alla data di inizio dell’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, estendendo le dilazioni in essere.

Nello specifico, l’articolo 3 rubricato “Estensione della rateazione per i piani di dilazione” ha modificato il precedente impianto normativo delle sospensioni Covid, di cui all’articolo 68 del Decreto legge n. 18/2020 (cosiddetto decreto Cura Italia).

Debitori decaduti dai piani pendenti all’8 marzo, riammessi alla dilazione

Il Collegato fiscale prevede, dunque, condizioni di favore nei confronti dei debitori dell’Agenzia delle entrate-Riscossione per i quali erano pendenti rateazioni alla data dell’8 marzo 2020, data di entrata in vigore dell’articolo 68 del Dl 18/2020.

Pertanto, i suddetti debitori, che alla data di entrata in vigore del Dl n. 146/2021 (22 ottobre) erano incorsi in decadenza dai piani di dilazione già in essere prima della pandemia, sono riammessi automaticamente ai piani originari.

Ciò vuol dire che i debitori con piani di dilazione in essere al 30 settembre 2021 - giorno in cui avrebbero dovuto pagare in unica soluzione almeno 9 rate arretrate sospese oltre quella in corso per non decadere dalla rateizzazione - vengono ripescati, se non sono riusciti a rispettare tale termine.

In virtù della novità del Dl fiscale, la riammissione nei piani di dilazione avverrà, però, a patto che essi regolarizzino la propria posizione entro il 31 ottobre.

Altra condizione di favore riguarda, poi, la regolarizzazione dei piani, che non dovrà essere necessariamente integrale.

Per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, infatti, sale a diciotto il numero di rate, anche non consecutive, il cui mancato pagamento determina la decadenza dai provvedimenti di rateizzazione.

Ciò vuol dire che la condizione di decadenza dal beneficio del termine è elevata a 18 rate non pagate, dalle 10 rate precedenti.

Ne deriva, in virtù del combinato disposto di queste nuove misure, che i contribuenti interessati dovranno saldare entro il 31 ottobre (con slittamento automatico al 2 novembre) gli importi sospesi e non ancora pagati.

Ciò però vale solo per le "vecchie" rateizzazioni. Per quelle concesse dopo l'8 marzo 2020 e per quelle relative a richieste già presentate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. Per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà, invece, dopo il mancato pagamento di cinque rate, come ordinariamente previsto.

Cartelle fiscali sospese per Covid, alla cassa entro il 2 novembre

Per non decadere dai piani di dilazione precedenti alla pandemia, dunque, i contribuenti sono chiamati alla cassa entro il 31 ottobre.

Cadendo la scadenza fissata per legge di giorno festivo, che a sua volta è seguito da un altro giorno festivo (il 1° novembre), si salta direttamente a martedì 2 novembre.

Entro tale data si devono versare gli importi delle somme maturate nel periodo di sospensione e non ancora pagati all’agente della riscossione, per acquisire il diritto a conservare il piano di dilazione in essere all’8 marzo 2020.

Allo scopo, occorre versare almeno un importo corrispondente ad un numero di rate tali da restare al di sotto delle 18 rate complessive non versate.

Con riferimento ai carichi ricompresi nei suddetti piani di dilazione, specifica l’articolo 3 del Dl n. 146/2021, restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti effettuati dall’agente della riscossione dal 1° ottobre fino all’entrata in vigore della norma, e sono fatti salvi gli effetti e i rapporti giuridici che ne sono conseguiti; inoltre, in caso di versamenti di importi sospesi eseguiti in quel periodo, restano acquisiti gli interessi di mora, le sanzioni e le somme aggiuntive.

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