Cassazione senza deposito telematico

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Cassazione senza deposito telematico

In attesa del prescritto decreto 

Non è ammesso il deposito telematico, presso la Corte di cassazione, degli atti del processo, quali ricorso, controricorso, ricorso incidentale, memorie ex articolo 378 del Codice di procedura civile, memorie di costituzione di difensore, atti di “costituzione” a fini defensionali, atti depositati ex articolo 372 del Codice di procedura civile.

Questo in considerazione dell’assenza del decreto ministeriale prescritto dall’articolo 16 bis comma 6 Decreto legge n. 179/2012 convertito in Legge n. 221/2012 nonché dell’espressa limitazione ai procedimenti innanzi ai tribunali ed alle corti di appello prevista dall’articolo 16 bis medesimo, comma 1 bis del decreto.

Avvertenza di Cassazione

E’ questa l’avvertenza pubblicata sul sito della Corte di cassazione e resa nota con comunicato stampa del Primo presidente del 17 giugno 2016.

Ai sensi della disposizione di riferimento, infatti, è sancito che negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni sull’obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale, dei decreti con i quali il ministro della Giustizia, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati, accerta, previa verifica, la funzionalità dei servizi di comunicazione.

Istanze depositabili online

Nel testo della medesima nota è anche precisato che, per contro, i difensori possono depositare telematicamente eventuali istanze non aventi immediata incidenza sul processo (quali, ad esempio, istanze di prelievo o sollecita fissazione di ricorsi, di riunione, di differimento della trattazione, di assegnazione alle Sezioni Unite).

Per queste istanze – si legge nel comunicato - la relativa copia cartacea, formata dalla cancelleria, viene sottoposta al Presidente Titolare ed inserita nel fascicolo del giudizio.

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