Cavedio con presunzione di proprietà comune

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Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 17556 dell'1 agosto 2014 – il cavedio, quale cortile di piccole dimensioni, circoscritto dai muri perimetrali e dalle fondamenta dell'edificio comune, essendo destinato prevalentemente a dare aria e luce a locali secondari, è sottoposto al medesimo regime giuridico del cortile, espressamente contemplato dall'articolo 1117, n. 1 del Codice civile, tra i beni comuni, salvo titolo contrario.

E la presunzione di proprietà comune – continua la Corte – non può essere smentita, nel silenzio del titolo, dalla mera possibilità di accesso al bene comune soltanto dall'appartamento di uno dei condomini, o dal fatto che costui abbia provveduto anche a collocarvi una pilozza, la scaldabagno o l'impianto di illuminazione.

Ciò in quanto l'utilità particolare che deriva da tali circostanze non è suscettibile di incidere sulla destinazione tipica e normale del bene, che è quella di dare aria e luce alle unità immobiliari di cui si compone l'edificio condominiale.
Allegati Anche in
  • Il Sole 24Ore – Norme e Tributi, p. 14 - Il cavedio è sempre comune - Maciocchi

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