Ccnl Alimentari industria. Rinnovo

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Ccnl Alimentari industria. Rinnovo

Il 1° marzo 2024 è stato firmato il verbale di accordo per il rinnovo del Ccnl dell'industria alimentare da parte di tutte le Associazioni datoriali e  Fai-Cisl, Flai-Cgil, Uila-Uil. Il contratto di durata quadriennale decorre dal 1° dicembre 2023 ad ha validità fino al 30 novembre 2027 (vai al testo dell'accordo).

Trattamento economico

Minimi retributivi

Previsti i seguenti aumenti retributivi:

Liv. Aumenti
dall'1/12/2023 dall'1/09/2024 dall'1/01/2025 dall'1/01/2026 dall'1/01/2027
1S 33,58 58,76 100,73 100,73 65,47
1 29,20 51,09 87,59 87,59 56,93
2 24,09 42,15 72,26 72,26 46,97
3A 21,17 37,04 63,50 63,50 41,28
3 18,98 33,21 56,93 56,93 37,01
4 17,52 30,66 52,55 52,55 34,16 
5 16,06 28,10 48,18 48,18 31,31
6 14,60 25,55 43,80 43,80 28,47

 

Viaggiatori o piazzisti

Liv. Aumenti
dall'1/12/2023  dall'1/09/2024  dall'1/01/2025  dall'1/01/2026  dall'1/01/2027 
I 24,09 42,15 72,26 72,26 46,97
II 18,98 33,21 56,93 56,93 37,01

IAR

L'incremento aggiuntivo della retribuzione, determinato sul valore parametrale 137 e riparametrato come da seguente tabella, è corrisposto a tutti i lavoratori in due tranche:

  • € 55,00 dal 1° dicembre 2023;
  • € 11,00 dal 1° settembre 2027.

Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello
Dal 1° gennaio 2027 saranno erogati, per 12 mensilità, i seguenti importi.

Livello Trattamento economico per mancata contrattazione di 2° livello
1S 75,55
1 65,69
2 54,20
3A 47,63
3 42,70
4 39,42
5 36,13
6 32,85

Consulta le tabelle retributive nella "Banca dati"

Contratto a tempo determinato

Durata
Individuate le condizioni in presenza delle quali il contratto a termine non in somministrazione può avere una durata superiore a 12 mesi e comunque non eccedente i 24 mesi.

Limite percentuale
Le Parti specificano che il limite di utilizzo dei contratti a tempo determinato del 25% è da calcolarsi sulla base dei lavoratori a tempo indeterminato occupati alla data del 1° gennaio dell'anno di assunzione o nel caso di inizio dell'attività nel corso dell'anno, sul numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al momento dell'assunzione.

Previdenza complementare volontaria

Le contribuzioni dovute al Fondo saranno così costituite:

  • 1,50% dal 1° gennaio 2025 a carico azienda e 1% a carico lavoratore da commisurare alla retribuzione assunta a base per la determinazione del t.f.r. nel periodo di riferimento;
  • 100% del t.f.r. del lavoratore aderente di prima occupazione successiva al 28 aprile 1993;
  • una quota del t.f.r. di tutti gli altri lavoratori aderenti, pari al 2% della retribuzione assunta a base per la determinazione dello stesso t.f.r..

 Tale impegno diventerà operativo previa modifica della fonte istitutiva e dello Statuto di Alifond.

Assistenza sanitaria integrativa

Dal 1° gennaio 2025 l'importo del finanziamento al Fondo sarà incrementato di € 4/mese.
Dal 1° giugno 2029 il finanziamento potrà essere implementato di ulteriori € 2,00 mensili (per 12 mensilità) a carico del lavoratore dipendente, dietro espressa volontà dello stesso.

La contribuzione mensile all'Ente bilaterale di settore (EBS) pari ad € 3,50, con riferimento ad ogni lavoratore a tempo indeterminato, sarà incrementato di € 1,00 a partire dal 1° gennaio 2025.

Trattamento di fine rapporto

Tra gli elementi della retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di t.f.r. vengono introdotti:

  • l'elemento distinto della retribuzione (EDR) dal 1° marzo 2024;
  • l'incremento aggiuntivo della retribuzione (IAR).

Preavviso

Modificati i termini di preavviso in caso di licenziamento e dimissioni.

Per maggiori dettagli vai a "Rinnovi CCNL"

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