Cessione del marchio in concordato a fini Irap

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Cessione del marchio in concordato a fini Irap

Come va considerata la plusvalenza derivante dalla cessione del solo marchio d’impresa nell'ambito di un concordato preventivo? A tale quesito l‘Agenzia delle Entrate fornisce soluzione con risposta n. 27 del 31 gennaio 2024.

Vediamo come il Fisco ha affrontato la questione.

Cessione del marchio durante il concordato preventivo

Una società fa presente di essere soggetta ad una procedura di concordato preventivo liquidatorio pieno omologato nel corso del 2020; il liquidatore, nel 2022, ha ceduto un marchio noto nel settore moda realizzando una “significativa plusvalenza rispetto al valore iscritto nel libro dei beni ammortizzabili e nei conti sociali”.

Mentre ai fini Ires è disposto che tale plusvalenza non assume rilevanza ai sensi dell'articolo 88, comma 5, Tuir, nulla è stabilito nella disciplina riguardante l’Irap (decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446).

Pertanto, si chiede se, dopo l’intervenuta riforma Irap – che ha sganciato il tributo regionale dall’Ires - la plusvalenza in oggetto, realizzata a seguito della cessione a terzi del marchio aziendale) concorra alla formazione della base imponibile ai fini Irap.

Per l’istante la plusvalenza, anche se iscritta nella voce A.5) del conto economico “Altri ricavi e proventi” e quindi contribuendo a determinare il Valore della produzione, non dovrebbe rilevare essendo un provento straordinario.

Cessione di beni aziendali nel nuovo concordato

La risposta n. 27 del 31 gennaio 2024 parte dal ricordare che, ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in stato di insolvenza poteva proporre ai creditori un concordato preventivo volto alla ristrutturazione dei debiti e al soddisfacimento dei creditori stessi anche mediante la cessione dei beni d'azienda.

Attualmente, invece, tale materia è contenuta nell’articolo 84 del Decreto legislativo n. 14/2019 (“Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza”).

Ai fini Ires, come rammentato, il Testo unico delle Imposte sui Redditi (TUIR) - articolo 86, comma 5 – dispone che la cessione dei beni ai creditori in sede di concordato preventivo non comporta il realizzo di eventuali plusvalenze o minusvalenze.

Per quanto attiene l’Irap, invece, l’impianto normativo è stato oggetto di modifica per mano della legge finanziaria 2008 (Legge n. 244/2007) per cui opera il principio della presa diretta dal bilancio, delle voci espressamente individuate e considerate rilevanti ai fini impositivi.

Con l’eliminazione del principio che riconosceva la rilevanza nell'IRAP delle variazioni fiscali effettuate ai fini delle imposte sul reddito, si è dato corso ad uno sganciamento dell’Irap dall’Ires.

Dunque, dal 2008, le modalità di calcolo del tributo sono più aderenti ai criteri adottati in sede di redazione del bilancio di esercizio.

In caso di società di capitali – che non sia banca o ente finanziario o impresa di assicurazione - la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13), nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda, così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

Per quanto riguarda la rilevanza a fini IRAP delle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di beni strumentali, non sarebbe logico un sistema in cui rilevano le plus/minusvalenze derivanti dalla cessione di immobili patrimoniali e non anche quelle derivanti dalla cessione dei beni strumentali che ordinariamente partecipano al processo produttivo.

Va detto che le plus/minusvalenze di beni strumentali non concorrono alla formazione della base imponibile Irap se realizzate in sede di cessione d'azienda poiché tale operazione porta sempre componenti straordinarie.

Cessione di marchio d’impresa in concordato: rileva per l’Irap

Nella disciplina Irap proprio con riferimento ai marchi d’impresa, assumono importanza i costi d'acquisto, e sono comunque ammesse in deduzione quote di ammortamento del costo sostenuto per l'acquisizione di marchi d'impresa e a titolo di avviamento in misura non superiore a 1/18 del costo indipendentemente dall'imputazione al conto economico.

A differenza del periodo ante 2008, nella nuova disciplina Irap non vi sono specifiche disposizioni relative alla determinazione del valore della produzione in relazione a operazioni realizzate in attuazione di un concordato preventivo.

In conclusione, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione del solo marchio d'impresa durante il concordato preventivo è rilevante ai fini IRAP secondo le regole ordinarie dell’imposta, se correttamente classificata ai fini contabili nelle voci di conto economico rilevanti ai fini del predetto tributo (voce A.5) del conto economico).
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