Cessioni bonus edilizi, in scadenza la remissione in bonis

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Cessioni bonus edilizi, in scadenza la remissione in bonis

Il 30 novembre 2023 scadono i termini per la remissione in bonis relativa alla cessione dei bonus edilizi.

Interessati dall’adempimento sono tutti quei soggetti che intendevano avvalersi dell’opzione di cessione del credito d’imposta o sconto in fattura, ma non hanno presentato, entro la scadenza del 31 marzo 2023, la relativa comunicazione di opzione, in quanto a tale data non risultava ancora concluso il contratto di cessione del credito con uno dei soggetti qualificati indicati dalla norma.

ATTENZIONE: La scadenza del 30 novembre prossimo interessa i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare. Per i soggetti “non solari”, invece, il termine per l’invio tardivo della comunicazione di opzione deve essere effettuato entro il diverso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Vediamo come procedere.

Si ricorda che per tutte le novità 2024 dei Bonus edilizi, Edotto ha pubblicato una utile Guida pratica, scaricabile gratuitamente.    

Remissione in bonis crediti edilizi, cosa è

L’istituto della remissione in bonis per il Superbonus e gli altri bonus casa è stata prevista dal Decreto Blocca Cessioni.

La Legge 38/2023 di conversione del Decreto legge n. 11/2023 (articolo 2, comma 1), infatti, ha riscritto i termini per alcuni bonus edilizi, introducendo la possibilità di usufruire della remissione in bonis.

Per un approfondimento si invita a leggere il post: “Bonus edilizi le novità del 2024. Aggiornata la Guida cessione crediti”.

Grazie a tale istituto, è possibile sanare il tardivo o omesso invio di comunicazioni che danno accesso ai benefici fiscali o ai regimi opzionali entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

SCADENZA: Il termine per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare è fissato al 30 novembre 2023.

La trasmissione della comunicazione anche successivamente al termine di scadenza è possibile in presenza di determinate condizioni.

Due sono i vincoli da rispettare, come ricorda anche la circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 27 del 7 settembre 2023, che fa un riepilogo delle novità introdotte dal Decreto Blocca Cessioni sul tema della Remissione in bonis:

  • per le spese sostenute nel 2022 e per le rate residue non fruite riferite alle spese sostenute nel 2020 e 2021, il contribuente può avvalersi dell’istituto inviando la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ossia il 30 novembre 2023;
  • la somma di 250 euro da versare come sanzione è dovuta per sanare ciascun inadempimento del contribuente.

NOTA BENE: La sanzione minima di 250 euro dovuta per ogni singola comunicazione di opzione non effettuata tempestivamente, ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del Dl n. 16/2012, deve essere versata contestualmente alla comunicazione e, dunque, sempre entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, sempre che la violazione non sia stata constatata.

Riepilogando dunque:

Le comunicazioni riferite a spese sostenute nel 2022, nonché a rate residue non fruite delle detrazioni relative a spese sostenute nel 2020 e nel 2021, possono essere effettuate avvalendosi della “remissione in bonis”:

  • oltre il 31.3.2023;
  • purché entro il 30.11.2023 (o, per i soggetti “non solari”, entro il diverso termine di presentazione della dichiarazione dei redditi).

Decreto sblocca cessioni, quando è ammessa la remissione in bonis?

Il Decreto legge n. 11/2023 ha stabilito due nuove situazioni in cui è possibile usufruire dell’istituto della remissione in bonis. Nello specifico, le casistiche riguardano:

  1. l’omessa o tardiva presentazione dell'asseverazione di efficacia per la riduzione del rischio sismico: se un contribuente ha effettuato spese per la riduzione del rischio sismico a partire dal 2022 e non ha presentato l'asseverazione di efficacia entro il termine stabilito, può comunque avvalersi della detrazione fiscale. L'asseverazione può essere inviata entro il termine di presentazione della prima dichiarazione dei redditi in cui si richiede la detrazione della prima quota costante dell'agevolazione. Oppure, se si intende optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito d'imposta, l'asseverazione può essere presentata prima della comunicazione di opzione;
  2. il ritardo nella comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura: se un contribuente non ha rispettato il termine del 31 marzo 2023 per la comunicazione di cessione del credito o sconto in fattura riguardante le spese sostenute nel 2022 o le rate residue non utilizzate relative alle spese sostenute nel 2020 e 2021, può usufruire della remissione in bonis. In questo caso, è necessario inviare la comunicazione entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile, ovvero entro il 30 novembre 2023. Il cessionario del credito d'imposta, però, deve essere un soggetto qualificato, come banche, intermediari finanziari o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

ATTENZIONE: Accanto alla remissione in bonis “ordinaria”, prevista dall’articolo 2, comma 1, del Decreto legge n. 16/2012 (valida per tutte le tipologie di adempimenti), dunque, il Decreto legge n. 11/2023 ha introdotto una fattispecie di remissione in bonis “speciale” per venire in soccorso a quei committenti che non erano riusciti a concludere un accordo di cessione del credito entro i termini previsti.

In particolare, tale remissione ad hoc, consente di effettuare la cessione del credito anche nel caso in cui il contratto di cessione non sia stato concluso alla data del 31 marzo 2023. Ciò, unicamente a condizione che il cessionario sia un soggetto qualificato.

Da ricordare che nel mese di novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato la Guida sul corretto utilizzo della piattaforma “Cessione crediti”.  

Remissione in bonis, perfezionamento

Per completare la remissione in bonis, il contribuente deve versare 250 euro per ciascuna comunicazione di cessione del credito non effettuata entro il termine del 31 marzo 2023.

NOTA BENE: Le condizioni previste per considerare perfezionata la remissione in bonis (rimozione dell’errore/omissione e versamento di 250 euro per ciascun errore/omissione rimosso) devono realizzarsi al più tardi entro il 30 novembre 2023, sempre che la violazione non sia stata constatata dall’Amministrazione finanziaria o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore dell’inadempimento abbia avuto formale conoscenza.

Infatti, qualora un contribuente ha inviato più comunicazioni di cessione del credito in ritardo, ma ha versato un unico importo di 250 euro anziché 250 euro per ciascuna comunicazione, è possibile versare le ulteriori somme dovute per completare la remissione in bonis anche successivamente alla presentazione delle comunicazioni, a condizione che sia eseguito entro il termine del 30 novembre 2023.

Remissione in bonis, come effettuare il versamento della sanzione

Nel caso il contribuente sia in possesso di tutti i requisiti richiesti per avvalersi della sanatoria prevista per la mancata comunicazione entro lo scorso 31 marzo, si può regolarizzare il tutto pagando la sanzione di 250 euro.

Per la remissione in bonis prevista dal Decreto Blocca Cessioni si dovrà utilizzare lo stesso codice tributo istituito dalla risoluzione numero 58 dell’Agenzia delle Entrate dell’11 ottobre 2022.

La sanzione va pagata utilizzando il modello con F24 ELIDE, indicando il codice tributo:

  • 8114”, denominato “Sanzione di cui all’art. 11, comma 1, d.lgs. n. 471/1997, dovuta ai sensi dell’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 16/2012 – REMISSIONE IN BONIS”.

Nel modello di pagamento deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha effettuato lo sconto in fattura con il codice identificativo “10”, denominato “cessionario/fornitore”.

La sezione “CONTRIBUENTE” deve essere compilata nel seguente modo:

  • nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto titolare della detrazione ceduta o fruita come sconto. I lavori eseguiti sulle parti comuni condominiali devono essere indicati con il codice fiscale e i dati anagrafici del condominio, oppure dell’invio della comunicazione;
  • nel campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare” deve essere indicato il codice fiscale del primo cessionario o del fornitore che ha acquistato il credito, insieme al codice 10 da riportare nel campo “codice identificativo”. Nel caso in cui la comunicazione si riferisca a più fornitori o cessionari, deve essere indicato il codice fiscale di uno di essi.

Per quanto riguarda la sezione “ERARIO ED ALTRO”, la compilazione deve avvenire indicando:

  • nel campo “tipo”, la lettera “R”;
  • nel campo “elementi identificativi”, nessun valore;
  • nel campo “codice”, il codice tributo 8114;
  • nel campo “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), l’anno in cui è stata sostenuta la spesa che ha dato diritto alla detrazione oggetto della comunicazione dell’opzione.
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