Chiarimenti del Fisco sull'imposta sulle assicurazioni

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Con la risoluzione n. 74/E del 6 novembre 2013, l’Agenzia delle Entrate risponde ad un quesito sollevato da una società fiduciaria che nello svolgere la propria attività di amministrazione si occupa anche della gestione dei contratti di assicurazione vita e capitalizzazione (c.d. polizze unit linked) stipulati con imprese di assicurazioni non residenti.

La fiduciaria, tenuta in qualità di sostituto d’imposta ad applicare anche l’imposta sul valore dei contratti assicurativi di cui all’articolo 68 del Dl n. 83/2012 (Ivca), chiedeva se fosse possibile applicare anche a tali fattispecie di polizze l’imposta sulle riserve matematiche e, in particolar modo, se fosse possibile la compensazione “verticale” del credito d’imposta derivante dal versamento dell'imposta sulle riserve matematiche (Irm) con l’imposta dovuta nell’anno.

L’Agenzia dopo aver sottolineato la differenza tra l’Irm, che è un'imposta che si applica alle riserve matematiche relative ai rami vita iscritte nel bilancio dell’esercizio, e l’Ivca, che è invece l’imposta commisurata al valore dei contratti di assicurazione e i contraenti sono tenuti a fornire la relativa provvista ai sostituti di imposta, specifica che con riferimento all’Imposta sul valore dei contratti di assicurazione non è possibile effettuare la compensazione dell'eccedenza con la stessa imposta dovuta nell'anno (“compensazione verticale”). Dunque le regole sulla compensazione dell’Irm non sono direttamente applicabili all’Ivca.
Allegati Links Anche in
  • Il Sole 24 Ore - Norme e Tributi, p. 31 - Compensazioni verticali vietate per l'Ivca - Loscialpo, Settembre

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