Chiarimenti sulla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta

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Il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate (DTA - Deferred Tax Asset) iscritte in bilancio - dunque riferite a Ires e Irap - è al centro della circolare 37 del 28 settembre 2012 emessa dalle Entrate. Restando valide le istruzioni operative per utilizzare il credito contenute nella risoluzione n. 94/E/2011, il documento di prassi fornisce chiarimenti sulla disciplina della trasformazione delle DTA in credito d’imposta, alla luce delle modifiche apportate dal Dl 201/2011 (decreto Monti salva Italia) all’articolo 2, commi da 55 a 58, del Dl n. 225 del 2010 (milleproroghe).

Si spiega, anche attraverso esempi, come calcolare le DTA da trasformare in credito d’imposta in caso di perdita d’esercizio o perdite fiscali. La generalità dei soggetti ha la facoltà di poter trasformare le DTA in credito d’imposta, poiché rappresenta un’agevolazione (anticipato riconoscimento di un onere rispetto alle ordinarie regole fiscali); mentre, per le banche e gli intermediari vigilati dalla Banca d’Italia l’operazione è automatica, essendo obbligatoria per tale settore ai fini della vigilanza (assicurare una qualità patrimoniale sufficiente a evitare, in presenza di perdite, eventuali necessarie ricapitalizzazioni, imposte dalle regole di Basilea 3, nuova disciplina in materia di patrimonio di vigilanza prevista dal Comitato di Basilea). In merito all’obbligatorietà è chiarito che se le Dta eleggibili non vengano, per errore, integralmente trasformate, se non si verifica alcun danno per l’Erario non verrà applicata alcuna sanzione.

La trasformazione è riferibile sia a periodi di ordinaria attività d’impresa sia in caso di liquidazione volontaria, procedure concorsuali e di gestione della crisi. Anche le società estere che operano in Italia attraverso una stabile organizzazione possono fruirne, ma non in caso di liquidazione volontaria, assoggettate a procedure concorsuali o di gestione della crisi. In sostanza, le ipotesi di trasformazione delle DTA si hanno: in presenza di perdita civilistica; in presenza di perdita fiscale; in caso di liquidazione volontaria o assoggettamento a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. E le modalità di fruizione sono: compensazione; cessione al valore nominale; richiesta a rimborso della parte residua dopo le compensazioni.

L'importo da considerare ai fini del calcolo dei crediti di imposta è quello risultante dalla voce dell'attivo dello stato patrimoniale. Per la misura delle Dta trasformabili in credito d’imposta (perdita d’esercizio moltiplicata per il rapporto fra imposte anticipate e somma di capitale sociale e riserve), il riferimento è:

- per la perdita d’esercizio, a quella evidenziata nel conto economico;

- per le imposte anticipate, all’importo, a tale titolo, iscritto in bilancio, per la parte riferibile alla svalutazione crediti e alle attività immateriali;

- per la somma di capitale sociale e riserve, al patrimonio netto così come si presenta (in applicazione dei corretti principi contabili di riferimento), con esclusione della sola perdita dell’esercizio in questione.

Infine, si ricorda che nel consolidato fiscale la trasformazione delle DTA opera esclusivamente a livello di singola società.
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