CIGD, domande singole per le aziende plurilocalizzate

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CIGD, domande singole per le aziende plurilocalizzate

Con riferimento ai datori di lavoro con una struttura produttiva distribuita fino ad un massimo di quattro Regioni o Province Autonome (cd. “aziende plurilocalizzate"), occorre sempre inviare singolarmente le domande di accesso alla CIGD. In tali casi, infatti, nonostante si tratti di un datore di lavoro con una organizzazione produttiva o distributiva plurilocalizzata, le relative istanze andranno presentate singolarmente alle rispettive Regioni o Province Autonome e non al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Il chiarimento è stato fornito da una delle faq pubblicate il 14 aprile 2020 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito della Circolare n. 8 dell’8 aprile 2020.

CIGD, accordo sindacale unico

Altro chiarimento fornito riguarda l’accordo sindacale per l’accesso alla cassa integrazione in deroga. Al riguardo, specifica il Ministero del Lavoro, l’accordo raggiunto con le rappresentanze sindacali può essere unico in caso di datori di lavoro che hanno unità produttive site in cinque o più Regioni o Province Autonome sul territorio nazionale.

Successivamente, l'accordo sindacale viene trasmesso alla Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e, unitamente all'istanza di autorizzazione al trattamento, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e della formazione.

Cig, tirocinio prorogato

In caso di tirocinio sospeso in conseguenza della sospensione dell'attività produttiva è stato chiesto se la durata s’intende prorogata. La risposta del Ministero del Lavoro è positiva. Se la scadenza del tirocinio cade nel periodo di sospensione dell'attività produttiva, lo stesso si intende prorogato. Inoltre, la durata originariamente prevista si intende prolungata per il periodo residuo non effettuato a causa della sospensione.

La comunicazione di proroga, prevista dall'art. 4-bis del D.Lgs. n. 181/2000, va effettuata entro 5 giorni dalla data di ripresa dell'attività produttiva dell'azienda presso la quale il tirocinio era svolto.

Permessi disabili 2020: di quanti giorni si dispongono?

Le faq hanno risposto anche ad alcuni dubbi riguardanti i caregivers, in quanto il cd. “Decreto Cura Italia” (D.L. n. 18/2020) ha esteso i permessi di ulteriori 12 giorni, oltre i 3 giorni normalmente fruibili mensilmente. In particolare è stato chiesto di quanti giorni di permesso si dispone nei mesi di marzo e aprile.

Per i mesi citati i giorni sono estesi a 18 totali, distribuiti come di seguito indicato:

  • marzo: 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, più 12 giorni ulteriori previsti dal D.L. n. 18/2020;
  • aprile: 3 giorni normalmente fruibili ogni mese.

È possibile fruire dei permessi anche ad ore, purché entro il 30 aprile 2020.

Smart working per caregivers, è ammesso?

Sempre in materia di assistenza a soggetti disabili, il Ministero del Lavoro chiarisce che – fino al 30 aprile 2020 – è permesso ai caregivers di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (cd. “smart working”). Ciò a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale.

Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

Allegati Anche in
  • edotto.com – Edicola del 10 aprile 2020 - CIG in deroga anche per le aziende plurilocalizzate – Bonaddio

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