Cigs area crisi industriale complessa Rettifica

Pubblicato il



Cigs area crisi industriale complessa Rettifica

Il Ministero del Lavoro rettifica la circolare n. 30 del 14 ottobre 2016, in materia di integrazione salariale straordinaria a favore delle imprese operanti in un’area di crisi industriale complessa.

In merito alla durata del trattamento, con la circolare n. 35 del 15 novembre 2016, si allentano i requisiti.

Nei casi di sospensione o riduzione d'orario di lavoro con inizio entro il 2016, il trattamento di integrazione salariale straordinaria della durata di 12 mesi verrà concessa anche se l'accordo in sede ministeriale viene sottoscritto dopo il 31 dicembre 2016 ed anche se la domanda è presentata oltre l'anno 2016.

Più specificatamente si stabilisce che:

  • il trattamento di integrazione salariale straordinaria - comma 11 bis dell’art. 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015 - può essere autorizzato sino al limite massimo di 12 mesi per l’anno 2016;
  • al fine di garantire la effettiva fruibilità da parte delle imprese, si ritiene che in caso di sospensioni o riduzioni di orario iniziate nel 2016, sia possibile concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale anche se l’accordo in sede ministeriale sia sottoscritto dopo il 31.12.2016 e anche se l’istanza venga presentata oltre questa data;
  • in caso di inizio delle sospensioni o riduzioni di orario nel 2016, è possibile concedere il trattamento sino al limite massimo di dodici mesi, anche superando il limite temporale del 31.12.2016, e fermo restando il limite di spesa complessivo e quello definito dalle risorse assegnate ad ogni singola regione.
Allegati Anche in
  • eDotto.com - Edicola del 17 ottobre 2016 - CIGS area di crisi industriale complessa - Schiavone

Ricevi GRATIS la nostra newsletter

Ogni giorno sarai aggiornato con le notizie più importanti, documenti originali, anteprime e anticipazioni, informazioni sui contratti e scadenze.

Richiedila subito