Cinque per mille Iscrizione non più annuale

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Cinque per mille Iscrizione non più annuale

Dall'esercizio finanziario 2017, la richiesta di accesso al 5 per mille diventa una misura stabile, pertanto, gli interessati al beneficio non saranno più tenuti all'obbligo del rinnovo annuale dell'iscrizione negli elenchi, dato che il semplice possesso dei requisiti di legge li fa inserire automaticamente in un apposito elenco permanente.

La semplificazione e razionalizzazione degli adempimenti per accedere al cinque per mille dell'Irpef è opera del Dpcm del 7 luglio 2016, che ha adeguato la procedura di ammissione al beneficio.

Ne deriva che l'ente che abbia regolarmente prodotto la domanda di iscrizione e la successiva dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, in presenza dei requisiti prescritti, accede al riparto del contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione “senza dover ripetere né la domanda d'iscrizione né la dichiarazione sostitutiva”.

Per di più viene anche pubblicato l’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà integrato e pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo di ciascun anno.

L'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5 del 31 marzo 2017 fornisce chiarimenti sulle novità introdotte e detta le istruzioni per l’iscrizione al beneficio del cinque per mille.

In particolare, viene illustrata l'applicazione della nuova procedura per l'anno 2017.

Non più obbligo di ripetere l'iscrizione

L'iscrizione al riparto del 5 per mille non ha più validità annuale: l'ente che ha regolarmente presentato la domanda e la successiva dichiarazione sostitutiva, se conserva i necessari requisiti, accede al contributo anche per gli esercizi successivi a quello di iscrizione, senza dover riproporre né la domanda di iscrizione né la dichiarazione sostitutiva, con unica eccezione per il caso in cui sia cambiato il rappresentante legale.

Le disposizioni di semplificazione per l'accesso al riparto del cinque per mille si applicano a partire dall'esercizio finanziario 2017.

Per il primo anno di applicazione della nuova disposizione, si considerano regolarmente iscritti:

  • gli enti del volontariato che hanno presentato domanda entro il 9 maggio 2016 e dichiarazione sostitutiva alla direzione regionale entro il 30 giugno 2016;
  • gli enti della ricerca scientifica e dell’università iscritti in via telematica al Miur entro il 30 aprile 2016 e trasmesso la dichiarazione sostitutiva entro il 30 giugno 2016;
  • gli enti della ricerca sanitaria che hanno trasmesso domanda e dichiarazione al ministero della Salute entro il 30 aprile 2016;
  • le associazioni sportive che hanno presentato istanza entro il 9 maggio 2016.

Gli enti di nuova costituzione, quelli non iscritti nel 2016 e quelli non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31 marzo (perché non regolarmente iscritti o perché privi dei requisiti previsti nel 2016), devono presentare la domanda e successiva documentazione rispettando modalità e termini previsti per la "categoria" di appartenenza.

Elenco permanente

Sempre dal 2017 vi sarà anche l’elenco permanente degli iscritti al 5 per mille, che sarà pubblicato tutti gli anni.

L'Agenzia, infatti, pubblicherà sul proprio sito entro il 31 marzo di ogni anno, o meglio di ogni esercizio finanziario, l'elenco aggiornato degli enti interessati.

Questi ultimi, attraverso i propri legali rappresentanti, ovvero loro delegati, possono far valere eventuali errori rilevati o variazioni intervenute, entro il successivo 20 maggio (termine quest'anno prorogato al 22 maggio 2017, cadendo il 20 di sabato).

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