Cndcec, risposte Entrate su sanatoria errori formali e definizione agevolata

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Cndcec, risposte Entrate su sanatoria errori formali e definizione agevolata

Il 7 maggio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha partecipato al Videoforum organizzato dal Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili dal titolo: La sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei PVC”.

Durante l’evento, trasmesso in diretta streaming, l’Amministrazione finanziaria ha risposto ad una serie di quesiti sulle diverse forme di definizione agevolata di cui al Decreto legge n. 119/2018, le cui risposte sono state raccolte dal Cndcec in un documento pubblicato sul proprio sito internet, insieme a delle slides riepilogative riguardanti:

  • la definizione agevolata dei processi verbali di costatazione;

  • la sanatoria delle irregolarità formali e la definizione delle controversie tributarie e dei Pvc;

  • la definizione delle liti pendenti.

Definizione agevolata, autonome le controversie del socio e quelle della società

Uno dei primi chiarimenti resi dalle Entrate, in tema di definizione agevolata delle controversie, ha riguardato le modalità di definizione delle liti da parte dei soci di soggetti in trasparenza.

Specifica l’Agenzia che: “le controversie instaurate dai diversi soci di società di persone in materia di imposte sui redditi da partecipazione, ai soli fini della definizione agevolata, sono da considerarsi come liti autonome, pertanto, (...) il socio potrà proporre unicamente l’istanza di definizione agevolata della lite relativa al reddito di partecipazione”.

Trattandosi di liti autonome, ai fini della definizione agevolata, ne consegue che il socio potrà condonare la sua lite, anche se la società non dovesse presentare alcuna istanza.

Pertanto, il socio può presentare la sua domanda e, una volta verificata sommariamente la congruità del pagamento della prima rata, le Entrate d’ufficio dispongono la sospensione degli affidamenti all’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

La fattispecie in esame interessa non solo le società di persone, ma anche le società di capitali a ristretta base, nel caso in cui il socio volesse effettuare la definizione, mentre la società non può definire nulla perché nell’atto di accertamento non vi sono imposte richieste.

L’Agenzia ha sciolto il dubbio, sancendo che il socio, nel caso prospettato, può sicuramente chiudere la sua lite in quanto la controversia del socio e quella della società di persone sono autonome ai fini della definizione agevolata.

Nel caso opposto, ossia quando la società effettua il condono mentre il socio prosegue la controversia, proprio in virtù della suddetta autonomia delle posizioni e del fatto che la definizione determina la cessazione della materia del contendere, si dovrebbe ritenere che la lite del socio non possa in alcun modo considerarsi pregiudicata dalla sanatoria della società. Pertanto, il giudice dovrebbe stabilire, in piena autonomia, la fondatezza della rettifica del reddito d’impresa, in sede di valutazione del reddito di partecipazione o di capitale del socio.

Definizione agevolata, sospensione della riscossione in pendenza di giudizio

Altro chiarimento ha riguardato la modalità con cui procedere alla sospensione del pagamento delle rate che scadono successivamente al perfezionamento della definizione, senza subire l'esecuzione dell'agente della riscossione.

Secondo la risposta fornita, durante la Videoconferenza del 7 maggio, a seguito della presentazione della domanda di definizione e nelle more del controllo della definibilità della lite, della tempestività della domanda e della congruità del pagamento, l’Ufficio, senza necessità di specifica istanza, dispone la sospensione dell’esecuzione dell’atto impugnato, avverso il quale pende la lite che il contribuente intende definire, comunicando all’agente della riscossione la sospensione della riscossione relativamente alle iscrizioni a ruolo già effettuate e ai carichi già affidati e non procedendo ad ulteriori affidamenti o iscrizioni a ruolo.

Definizione agevolata, percentuale di riduzione

Dall’Agenzia arriva anche la conferma che in caso di pendenza, al 24 ottobre 2018, del termine per la riassunzione del giudizio dopo la sentenza della Cassazione di annullamento con rinvio, per la definizione è dovuto il 90% delle maggiori imposte, anche quando il giudizio di merito aveva visto vittorioso il contribuente in entrambi i gradi.

Con riferimento alle controversie che riguardano una pluralità di soggetti interessati dallo stesso atto impugnato - ricordando che l’articolo 6, comma 14, del Dl n. 119/2018 sancisce che “la definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri, inclusi quelli per i quali la controversia non sia più pendente” - l’Agenzia specifica che in caso di pendenza di liti distinte aventi ad oggetto lo stesso atto, instaurate separatamente da ciascuno degli interessati, la definizione perfezionata da uno di essi estende i suoi effetti anche sulle altre controversie. In ogni caso, ciascun coniuge (nel caso di specie), in quanto parte di un giudizio autonomo, può presentare istanza di definizione.

Infatti, trattandosi di obbligazione solidale, il debito tributario è unico per tutti i soggetti passivi e di conseguenza, ai fini dell’effetto, la sanatoria eseguita da uno di essi vale per tutti gli altri.

Definizione agevolata, controversie tributarie e sanatoria irregolarità formali

Specificano le Entrate che la sanatoria delle irregolarità formali risulta alternativa con la definizione delle liti pendenti di cui all’articolo 6 del Dl n. 119/2018.

La suddetta sanatoria può essere utilizzata anche quando il contenzioso risulta pendente e la lite è potenzialmente interessata dalla definizione di cui all’articolo 6 del Dl 119/2018. Ciò in virtù del fatto che la norma sulla sanatoria delle irregolarità formali (articolo 9 del Dl 119/2018) prevede che risultano escluse dalla regolarizzazione soltanto le violazioni contestate in atti divenuti definitivi alla data del 19 dicembre 2018 (oltre a quelle specificatamente individuate, come quelle da quadro RW).

Dunque, afferma l’Agenzia che la sanatoria degli errori formali prevale sulla definizione della lite.

In un altra risposta, poi, si stabilisce che risulta regolarizzabile con la sanatoria delle irregolarità formali anche l’omessa indicazione di costi black list.

Infatti, nel caso in cui il contribuente abbia omesso di indicare i costi black list nella dichiarazione dei redditi e abbia successivamente proceduto con la sanatoria, gli effetti della definizione agevolata delle violazioni formali, qualora validamene perfezionata, prevalgono su quelli del provvedimento di irrogazione delle sanzioni confermato con sentenza della Commissione tributaria regionale non passata in giudicato.

Pertanto, il contribuente deve limitarsi a fare presente all’Ufficio, parte in giudizio, di avere provveduto a sanare la violazione in contestazione affinché lo stesso proceda allo sgravio delle iscrizioni a ruolo eseguite a titolo provvisorio, ovviamente dopo avere verificato la validità della definizione agevolata. Non occorre, quindi, proporre ricorso per Cassazione.

Definizione agevolata, scomputabile l’importo versato a titolo di ravvedimento operoso

Sulla materia della definizione agevolata delle liti pendenti, anche la risposta n. 141/2019 dell’Agenzia delle Entrate.

Con il più recente documento di prassi del 14 maggio, l’Amministrazione finanziaria amplia il perimetro delle somme scomputabili dalla definizione.

L’Agenzia risponde al quesito se sia possibile compensare parte delle somme versate mediante l’istituto del ravvedimento operoso, con le somme dovute per l’adesione alla definizione agevolata (articolo 6 Dl 119/2018).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate è positiva. Si ritiene, infatti, che, nel caso prospettato, pur non trattandosi di somme dovute a titolo provvisorio in pendenza della controversia tributaria, l’importo versato dal contribuente in sede di ravvedimento operoso, ritenuto improduttivo di effetti dall’Ufficio, sia scomputabile dall’importo lordo della definizione agevolata di cui si intende avvalere l’istante. Infatti, le somme dovute per la definizione, anche se ad altro titolo, sono già state corrisposte dall’istante.

Al contrario, le somme versate in misura eccedente rispetto a quanto dovuto per la definizione della controversia, restano acquisite all’Erario e non sono, quindi, rimborsabili.

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola dell’8 maggio 2019 - Forum irregolarità formali. In arrivo circolare delle Entrate – Pichirallo

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