Codice dei contratti pubblici: tutele per il personale tra novità e conferme

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Codice dei contratti pubblici: tutele per il personale tra novità e conferme

Il Consiglio dei Ministri del 28 marzo 2023 ha approvato in via definitiva il nuovo Codice dei contratti pubblici.

Il Governo ha tenuto conto, nel testo licenziato, delle osservazioni formulate dalla Conferenza unificata e dalle competenti Commissioni parlamentari.

Prima di addentrarci nell'approfondimento delle novità per i datori di lavoro e i lavoratori contenute nell'articolo 11, è utile fornire qualche informazione generale sul provvedimento licenziato.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale:

  • attua l’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici;
  • sostituisce l’attuale Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
  • entra in vigore, con i relativi allegati, il 1° aprile 2023, ma le disposizioni, con i relativi allegati, acquistano efficacia il 1° luglio 2023;
  • è composto da 229 articoli, suddivisi in 5 libri e da 36 allegati.

Codice dei contratti pubblici: CCNL di settore da applicare al personale

I commi da 1 a 5 dell'articolo 11 del nuovo Codice dei contratti pubblici sanciscono il principio di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore al personale impiegato nell'appalto o nella concessione.

Più nel dettaglio, il comma 1, confermando quanto disposto dall’articolo 30, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, prevede l’obbligo di applicare al personale impiegato nei lavori, in servizi e nelle forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni il contratto collettivo nazionale e territoriale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto o della concessione svolta dall’impresa anche in maniera prevalente.

Giova a tal proposito segnalare che la relazione illustrativa al provvedimento ha evidenziato che tale norma:

  • attua il principio posto dall’art. 1, comma 2, lettera h), n. 2, della legge delega (“garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonchè garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare”);
  • non è in contrasto con l’articolo 39 Cost. in quanto non mira a estendere ex lege ed erga omnes l’efficacia del contratto collettivo “ma si limita a indicare le condizioni contrattuali che l’aggiudicatario deve applicare al personale impiegato”;
  • è compatibile con l’articolo 41 Cost. “tenuto conto altresì che la libera iniziativa economica ‘non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale’”.

I successivi commi da 2 a 4 si presentano, invece, novitari rispetto alle norme del D.lgs. n. 50/2016.

Il legislatore obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti (comma 2) ad indicare, nei bandi e negli inviti, il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto o nella concessione, come individuato in base ai criteri prima indicati (comma 1).

È prevista (comma 3) la facoltà per gli operatori economici di indicare, nella propria offerta, il differente contratto collettivo applicato, a condizione che questo garantisca ai dipendenti le medesime tutele di quello indicato dalla stazione appaltante o dall’ente concedente. In tale caso (comma 4), le stazioni appaltanti e gli enti concedenti, prima di procedere all’affidamento o all’aggiudicazione, sono tenute ad acquisire la dichiarazione con la quale l’operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale indicato nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto per tutta la sua durata, ovvero la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

NOTA BENE: La dichiarazione di equivalenza delle tutele è anche verificata con le modalità previste per le offerte anormalmente basse (art. 110 del nuovo Codice dei contratti pubblici).

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto (comma 5).

ATTENZIONE: La disciplina del subappalto è contenuta nell'articolo 119 del nuovo Codice, che, al comma 7, prevede che:

  • l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all’articolo 11 in commento;
  • l'affidatario è responsabile in solido dell'osservanza delle predette norme da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (sul punto il legislatore richiama il comma 12 dell'articolo 119 che stabilisce, in particolare, l'obbligo del subappaltatore di garantire ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello garantito dal contraente principale);
  • l'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, devono trasmettere alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante deve acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Codice dei contratti pubblici: inadempienze contributive e ritardo nei pagamenti delle retribuzioni

L'ultimo comma dell'articolo 11, il 6, disciplina le ipotesi di inadempienza contributiva (primo e secondo periodo) e di ritardo nel pagamento delle retribuzioni (terzo e quarto periodo) per il personale impiegato nell’esecuzione del contratto pubblico.

Il nuovo Codice dei contratti pubblici stabilisce che, in caso di inadempienza contributiva risultante dal DURC, relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull’importo netto progressivo delle prestazioni è in ogni caso operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute possono essere svincolate soltanto in fase di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell’esecuzione del contratto, (terzo e quarto periodo) il responsabile unico del progetto (RUP) deve invitare per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Se nello stesso termine di 15 giorni non è contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, scatta l'intervento sostitutivo della stazione appaltante che paga, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

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