Commercialista tenuto a risarcire il cliente solo se il danno è accertato

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Commercialista tenuto a risarcire il cliente solo se il danno è accertato

La Corte di cassazione ha accolto, con rinvio, il ricorso di un commercialista contro la decisione di merito che lo aveva condannato a risarcire una cliente, una cooperativa a r.l., dei danni asseritamente arrecati a causa dell'inesatto inadempimento dell’incarico di provvedere agli adempimenti fiscali.

Allo stesso era stato contestato, con riferimento a talune annualità, l’omesso o l’inesatto e incompleto versamento per IRES e ICI, con conseguente recupero del credito IVA da parte dell’Agenzia delle Entrate e irrogazione di sanzioni mediante cartelle esattoriali.

Il professionista si era rivolto alla Suprema corte lamentando, tra gli altri motivi, una violazione e falsa applicazione di legge in quanto la somma a cui era stato condannato era stata ritenuta dovuta a titolo di mancato rimborso dell’IVA in assenza di prova o verifica relativa alla spettanza del credito IVA in favore della società cooperativa.

Il ricorrente aveva inoltre contestato il fatto che la Corte territoriale avesse affermato, in maniera illogica e contraddittoria, la spettanza del credito IVA come dovuta anche nell’ipotesi di errore nell’elaborazione contabile del credito, quale conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento.

Nessun risarcimento senza l’accertamento del danno

Con ordinanza n. 3782 del 15 febbraio 2021, la Terza sezione civile della Cassazione ha giudicato fondati questi due motivi di ricorso, il primo incentrato sul mancato accertamento del credito IVA e il secondo relativo all'affermazione dei giudici di gravame, circa l’irrilevanza dell'accertamento del credito IVA.

Rispetto al primo profilo, gli Ermellini hanno ritenuto che la motivazione resa dai giudici di merito non fosse idonea a sorreggere la statuizione che individuava il danno nella perdita di un credito di rimborso: nella specie, si sarebbe dovuto accertare se la società, qualora avesse presentato successivamente e all'esito del giudizio tributario, un’autonoma domanda all'ufficio imposte, avrebbe ottenuto o meno il rimborso del credito.

Inadempimento professionale e risarcimento del danno

Inoltre, la motivazione della Corte d'Appello non era altresì corretta laddove confondeva del tutto il concetto di inadempimento per inesattezza della prestazione professionale con quello di responsabilità avente ad oggetto l'obbligazione risarcitoria.

L’obbligo di risarcimento, infatti, sussiste solo se venga accertata l'esistenza e l'ammontare del danno.

Nel caso in esame, se il credito IVA era fittizio o richiesto fraudolentemente o ancora non risultava contabilizzato nelle scritture o mancavano le fatture, tale credito rimaneva indimostrato e dunque non poteva considerarsi perdita patrimoniale. Le cartelle esattoriali, inoltre, erano derivate da controlli meramente formali, attinenti mere irregolarità procedimentali.

Nel corso del giudizio tributario, per contro, non era stata sollevata nemmeno la questione del riconoscimento dei fatti costitutivi del credito IVA e non vi era neppure la prova che la cooperativa avesse poi chiesto, successivamente e in separato giudizio, l'accertamento del credito.

La decisione di gravame, ciò posto, era errata perché ometteva proprio l'accertamento del danno in questione, sovrapponendo e confondendo il danno da perdita definitiva del credito con il danno relativo la situazione di incertezza determinatasi.

In definitiva, la Suprema corte ha cassato la decisione impugnata e rinviato la causa alla Corte d'appello in diversa composizione.

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