Committenti Gestione separata INPS, comunicazioni debitorie anno 2018

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Committenti Gestione separata INPS, comunicazioni debitorie anno 2018

Come di consueto, l’Istituto Previdenziale ha comunicato di aver terminato le operazioni di elaborazione delle situazioni debitorie delle aziende committenti, sia pubbliche che private, che hanno denunciato tramite il flusso Uniemens il pagamento di compensi ai soggetti iscritti alla Gestione separata INPS, di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995, relativamente al periodo di competenza 2018 o anni precedenti e per i quali non siano ancora decorsi i termini prescrizionali.

La situazione debitoria comprende l’omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile. A darne notizia è l’INPS, con il messaggio n. 2528 del 4 luglio 2019, specificando che la presenza della situazione debitoria è evidenziata all’interno del “Cassetto previdenziale per i committenti della Gestione separata”, ed in particolare nella sezione “Comunicazioni”.

Composizione della situazione debitoria

La situazione debitoria comprende:

  • l’omesso pagamento del contributo dovuto, sia totale che parziale, relativo ad ogni singolo periodo mensile;
  • le sanzioni civili calcolate sul contributo omesso e/o sul ritardato versamento totale o parziale, ai sensi dell’art. 116, co. 8 lett. a) e/o b), della L. n. 388/2000.

La predetta norma prevede un specifico regime sanzionatorio per i soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta. Questi ultimi, in particolare, sono tenuti:

  • nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti. Da notare che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;
  • in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30%. Si ricorda che la sanzione civile non può essere superiore al 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Modalità di comunicazione del debito

I committenti interessati e loro intermediari possono visualizzare le posizioni a debito dal “Cassetto Previdenziale per committenti Gestione Separata”, seguendo il percorso:

  • “www.inps.it > “Tipologia di Utenti” > “Cittadino oppure Aziende”, “Consulenti e Professionisti” oppure “Associazioni di Categoria” > alla voce “Cassetto Previdenziale per Committenti della Gestione Separata”.

La comunicazione sarà composta da:

  • testo fisso;
  • due prospetti relativi alla situazione debitoria (contributi e sanzioni);
  • istruzioni di pagamento (mod. F24).

La pubblicazione della comunicazione sarà comunque anticipata, sia all’azienda committente che all’intermediario collegato (delegato del committente), tramite messaggio di “alert” inviato all’indirizzo Pec/e-mail conosciuto dall’INPS.

Infine, si ricorda che la comunicazione di debito è propedeutica al passaggio alle fasi successive per il recupero del credito tramite l’emissione dell’avviso di addebito. Pertanto, le aziende committenti e/o i loro intermediari (delegati) che hanno erroneamente denunciato compensi non corrisposti o, se corrisposti in misura inferiore, hanno erroneamente inserito i dati nel flusso Uniemens, devono con urgenza  inviare i flussi di correzione al fine di evitare errate emissioni di avvisi di addebito.

 

Allegati Anche in
  • eDotto.com – Edicola del 18 luglio 2018 - Gestione separata Committenti. Comunicazione di debito anno di competenza 2017 e precedenti – Schiavone

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