Comunicazione della chiamata del lavoro intermittente. Pronto il decreto

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È stato firmato dal Ministro del Lavoro, Elsa Fornero, e da quello delle Pubblica amministrazione, Filippo Patroni Griffi, il decreto interministeriale 27 marzo 2013, che fissa gli standard e le regole per la trasmissione delle comunicazioni dovute dai soggetti abilitati in caso di prestazione di lavoro intermittente.

Il decreto, che entrerà in vigore 15 giorni dopo la sua pubblicazione in “Gazzetta Ufficiale”, è stato anticipato dalla Legge di riforma del mercato del lavoro (L. n. 92/2012, articolo 1, comma 21), là dove prevede per il datore di lavoro l’obbligo di comunicazione preventiva alla Dtl competente in ogni caso di chiamata del lavoratore intermittente, con sanzioni da 400 a 2.400 euro a lavoratore in caso d'inadempienza.

Il provvedimento introduce il modello di comunicazione «Uni-intermittente» per effettuare la suddetta comunicazione. Tale modello deve contenere i dati identificativi del lavoratore e del datore di lavoro e la data di inizio e fine cui la chiamata si riferisce e deve essere trasmesso esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

via email all’indirizzo di posta elettronica certificata;

attraverso il servizio informatico reso disponibile sul portale Cliclavoro.

Nel caso di prestazioni da rendersi non oltre le 12 ore, la comunicazione può essere fatta anche tramite SMS. L’SMS deve contenere almeno il codice fiscale del lavoratore.

Infine, è stata reintrodotta la possibilità di utilizzare il fax, ma solo in caso di malfunzionamento dei suddetti sistemi. Se ciò accade, il datore di lavoro può inviare un fax alla Direzione territoriale del lavoro competente. Costituisce prova dell’adempimento dell’obbligo la comunicazione del malfunzionamento del sistema unitamente alla ricevuta di trasmissione del fax.
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